Mancato adeguamento alle norme di sicurezza antincendio. Può essere causa di revoca dell’amministratore di condominio?

norme-sicurezzaLa sentenza cristallizza i compiti degli amministratori del condominio tra attività ordinaria e attività straordinaria, sulla base dell’art. 1130 cod. Civ..

La revoca dell’amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall’assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio. Può altresì essere disposta dall’autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, nel caso previsto dal quarto comma dell’articolo 1131, se non rende il conto della gestione, ovvero in caso di gravi irregolarità. E quanto stabilisce il nuovo articolo 1129, comma 11 cod. civ.

Sembrerebbe però che, per l’amministratore, non costituisca “grave irregolarità” non aver proceduto all’esecuzione dei lavori imposti dal Comando dei Vigili del Fuoco per adeguare alla normativa antincendio una autorimessa condominiale alla stregua dell’art. 20 D.Lgvo n. 139/2006 e delle norme successive (“Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo è punito con l’arresto sino ad un anno o con l’ammenda da 258 euro a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l’impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l’incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica. previsto dall’articolo 16, comma 1 […]”).

È quanto ha stabilito un Decreto del Tribunale di Palermo in data 16 novembre 2012, respingendo un ricorso presentato da un condòmino per la revoca giudiziaria dell’amministratore (giurisdizione volontaria).

Il fatto. Un condomino impugnava una delibera assembleare con la quale veniva stabilito di accantonare i lavori per l’ottenimento del certificato di prevenzioni incendi all’interno del locale garage (parte comune) e sostituirli con altri interventi definiti minimali.

Non solo! L’indomito compartecipe, contestualmente, avviava un procedimento di mediazione per chiedere all’amministratore l’adozione dei provvedimenti necessari al fine di adeguare l’anzidetta parte comune alla normativa antincendio (in ottemperanza al precedente Ordine di esecuzione notificato dal Comando dei Vigili del Fuoco), ovvero per inibirne l’uso in attesa dell’esecuzione dei lavori.

L’amministratore però disertava l’invito a comparire in mediazione e non poneva in essere alcun provvedimento contingente.

Il condòmino, a questo punto, ricorreva in sede di giurisdizione volontaria per chiedere l’adozione dei provvedimenti sostitutivi di cui all’art. 1105 cod. Civ. e, ad ogni modo, la revoca giudiziaria dell’amministratore (il precetto normativo così recita “ Se non si prendono i provvedimenti necessari per l’amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza .. ciascun partecipante può ricorrere all’autorità giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e può anche nominare un amministratore.”).

Il ricorso veniva però respinto!

Il Tribunale siciliano non ravvisava nella condotta posta in essere dall’amministratore “i fondati sospetti di grave irregolarità”.

I motivi della decisione. Nella fattispecie, l’amministratore si sarebbe limitato a porre in essere l’attività prevista dal nr 1 dell’art. 1130 che prevede di “ eseguire le deliberazioni dell’assemblea dei condomini…”. Dall’altro, il compito di provvedere ad adeguare alla normativa di legge in materia di sicurezza incendi l’autorimessa condominiale esulerebbe – asserisce sempre il Giudice di merito – dalle altre incombenze prescritte dal citato articolo, di cui ai numeri 2, 3 e 4.

Tra l’altro, neppure il compito prescritto al numero 4 dell’art. 1130 cod. civ., e cioè di porre in essere i c.d. “atti conservativi”, si attaglierebbe alla fattispecie, siccome trattasi un’attività di manutenzione straordinaria (che importerebbe la realizzazione di un opus novum) e non di un’attività ordinaria (che consterebbe della manutenzione delle parti comuni preesistenti).

Conclusione. Seppure il Tribunale siciliano ha ritenuto incensurabile, nel caso in specie, la condotta dell’amministratore (e, in quanto tale, il Decreto rappresenta un precedente da tenere in considerazione…), ad avviso di chi scrive ogni amministratore professionista non può permettersi di rimanere inerte a fronte del mancato adeguamento alle norme di sicurezza antincendio dell’autorimessa condominiale, laddove in uso da parte dei condomini. Non sempre altri Giudici mostrano questa clemenza: specie in vicende in cui si sono già verificati dei danni a cose o persone.

Fonte: www.condominioweb.com

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