L’uso dei locali garages non consente di parlare di immissioni intollerabili di rumori e di gas
In un condominio si eseguono lavori di ristrutturazione dell’autorimessa finalizzati a disciplinarne (e migliorarne) l’utilizzazione. In particolare s’installa un impianto semaforico nei pressi della rampa ed alcune opere murarie per migliorarne la sicurezza.
Uno dei condomini, esattamente il proprietario dell’appartamento vicino, si lamenta delle modifiche e fa causa al condominio per ottenere la remissione in pristino dello stato dei luoghi. Insomma a dire del litigante le immissioni di gas di scarico e rumori erano intollerabili.
La norma che consente l’azione inibitoria, relativamente a questo genere di fattispecie è l’art. 844 c.c. che recita: Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. Nell’applicare questa norma l’autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso. La norma è pacificamente applicabile anche nei rapporti tra condominio e condomino. In casi del genere, infatti, il comproprietario pur essendo, per definizione, partecipante alla compagine, dev’essere considerato terzo rispetto ad essa (cfr. sul concetto Cass. n. 1500/1987). Al giudice, quindi, spetta il compito di valutare se le immissioni abbiamo il carattere dell’intollerabilità.
Concetto questo che, per quanto vago, esprime chiaramente un dato: le propagazioni, di qualunque genere esse siano, non possono recar oltre modo fastidio a chi le subisce. Per i rumori (vedi legge n. 447/95) vi sono dei riferimenti tecnico normativi non vincolanti ma sicuramente indicativi di una situazione d’intollerabilità. In tale contesto, l’esempio riportato è ripreso da una vicenda realmente accaduta, il giudice adito ha ritenuto intollerabili le immissioni di rumori e gas di scarico; non così il giudice d’appello a dire del quale tutto era a norma.
Da qui il ricorso per Cassazione che ha portato alla conferma della sentenza impugnata. Si legge nel provvedimento degli ermellini che ” la Corte di merito ha escluso che le immissioni di rumori e di gas provocati dall’uso del garage da parte dei condomini avessero determinato, a causa dei lavori eseguiti, un aggravamento apprezzabile delle condizioni abitative della ricorrente rispetto allo stato di fatto precedente, osservando che gli inconvenienti lamentati, rappresentati dalla sosta dei veicoli in caso di incrocio e dall’utilizzo in salita della rampa, dovevano ritenersi di effetti trascurabili, attesa la non frequenza della prima ipotesi e la velocità comunque moderata dei veicoli imposta dallo stato dei luoghi. Le ragioni così svolte integrano una motivazione sufficiente ed adeguata, sostenuta da un dettagliato esame delle nuove modalità di utilizzo del garage condominiale e quindi ancorata a presupposti obiettivi sviluppati in modo coerente con le premesse, ferma, ovviamente, l’insindacabilità nel merito, in sede di giudizio di legittimità, della valutazione, integrante un apprezzamento di fatto che la legge demanda alla esclusiva competenza del giudice di merito” (Cass. 5 giugno 2012, n. 9094).
Fonte: Condominioweb.com
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