L’omessa convocazione può essere fatta valere solamente da chi non è stato convocato

omessa-convocazioneChi può far valere il vizio di omessa convocazione del condomino? Solamente il condomino che non è stato convocato e non anche i presenti e gli assenti ritualmente avvisati.

Parola di Cassazione. La sentenza che contiene l’esplicitazione, non è una novità, di questo principio di diritto è la n. 9082 del 18 aprile 2014, e si fa notare per un fatto di non secondaria importanza.

Gli ermellini, infatti, in ragione di una non meglio specificata “interpretazione evolutiva” della norma hanno tratto il loro convincimento dai precedenti pronunciamenti e dalle novità introdotte dalla riforma del condominio (legge n. 220/2012).

Si badi: ai giudici non è sfuggito di ricordare che la legge n. 220 non si applicava direttamente al caso che hanno risolto (la riforma è successiva alla controversia) ma ciò non gli ha vietato di affermare che il loro modo d’interpretare la norma è corroborato anche da quanto la norma stessa è poi divenuta. Questo ragionamento non va esente da critiche, ma per ora limitiamoci a vedere come si è arrivati a queste affermazioni, lasciando alla conclusione l’esame della decisione.

Il caso è di quelli ricorrenti: un condomino impugna una delibera per omessa convocazione. Piccolo particolare: egli, seppur assente, era stato convocato. In primo grado il Tribunale accoglie il suo ricorso, ma in appello l’esito del giudizio è ribaltato: chi è stato convocato (anche se assente o dissenziente) non ha interesse a far valere il vizio di omessa convocazione di altri.

La questione della legittimazione ad agire per l’omessa convocazione, in effetti, non è mai stata chiarissima ed in giurisprudenza non è raro trovare decisioni di segno opposto, anche se l’orientamento accolto dalla Corte d’appello prima e dalla Cassazione poi, appare in maggioritario. Da qui, dunque, il ricorso per Cassazione dell’originario impugnante. Ricorso respinto.

Si legge in sentenza che “deve escludersi la legittimazione ad impugnare, ai sensi dell’art. 1137 cod. civ., la delibera condominiale da parte del condomino assente, il quale faccia valere il vizio di annullabilità per difetto dell’avviso di convocazione dell’assemblea, quando esso sia relativo ad altro condomino, in quanto si tratta di un vizio che non lo riguarda direttamente, inerendo alla altrui sfera giuridica” (Cass. 18 aprile 2014 n. 9082).

Fin qui, come dire, la Corte ha scelto di aderire, sia pur senza motivare puntigliosamente, a quell’orientamento che considera legittimati ad far valere un vizio solamente quelle persone che da quel vizio sono colpite. (Perchè è importante comunicare l’avviso di convocazione in anticipo.)

Per corroborare la propria presa di posizione, la Cassazione afferma che “tale orientamento, peraltro condiviso dalla dottrina, appare conforme a una interpretazione evolutiva della norma, dovendo qui sottolinearsi che con la legge n. 220 del 2012 (modifiche alla disciplina del condominio negli edifici) – seppure non direttamente applicabile ratione temporis – è stato previsto che in caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto la deliberazione assembleare è annullabile su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati (art. 20, che ha così modificato l’art. 66 disp. att. cod. civ.). Pertanto, nella specie il ricorrente – assente all’assemblea per la quale aveva ricevuto regolare avviso di convocazione – non era legittimato a fare valere il difetto di convocazione relativo ad altri condomini” (Cass. 18 aprile 2014 n. 9082)

La lettura evolutiva della norma non convince appieno. Il fatto che un dato normativo sia stato trasformato in un determinato modo non vuol dire che, in nuce, esso contenesse già quella trasformazione. Le norme, alle volte, sono stravolte rispetto alla loro originaria formulazione e ad ogni buon conto non rientra tra i canoni interpretativi quello della “interpretazione evolutiva”, per averne conferma basta leggere l’art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile, nel così dette preleggi.

Fonte: www.condominioweb.com

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