L’inquilino porta con se mobili o elettrodomestici al termine della locazione? Rimedi per il proprietario

La legge disciplina la locazione d’immobili: le principali norme di riferimento sono quelle contenute nel codice civile (art. 1570 e ss. c.c.), nella legge n. 431/98 e per quanto ancora in vigore nella legge n. 392/78. In sostanza il proprietario dell’immobile consegna l’unità immobiliare e ne dà il godimento all’inquilino per il tempo individuato dalle parti. Il conduttore, in cambio, versa un corrispettivo in denaro: il così detto canone di locazione. Questa la premessa di carattere generale. Entriamo nel dettaglio: che cosa accade se il proprietario consegna una casa ammobiliata ed il conduttore al termine del rapporto locatizio si appropria di alcuni dei beni mobili presenti nell’appartamento? Non è raro sentir dire che alla riconsegna il conduttore si è portato via un televisore, un frigorifero o, alle volte, perfino gli infissi! La prima cosa che bisogna fare, il riferimento temporale è la stipula del contratti, è quello di eseguire un inventario di tutti i beni mobili presenti nella casa. Inventario che dev’essere accurato e firmato per accettazione dal conduttore. Naturalmente non dimenticate la data. Per maggiore certezza potete fare apporre il timbro postale. A quel punto è messo nero su bianco che cosa c’è nella casa, in che stato si trova, e soprattutto che il conduttore ha preso visione di quell’elenco e dichiara di essere a conoscenza del contenuto dell’immobile. Questo è già un buon deterrente per non incappare in brutte sorprese. E se il locatario si dovesse dimostrare più lestofante del previsto e nonostante gli accorgimenti si appropriasse comunque di qualche oggetto presente in casa? Bene allora (ma il discorso vale anche senza l’inventario solamente che la prova sarebbe decisamente più difficile) potreste presentare querela per appropriazione indebita. Ai sensi dell’art. 646 c.p., infatti: “ Chiunque, per procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni. Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata. Si procede d’ufficio se ricorre la circostanza indicata nel capoverso precedente o taluna delle circostanze indicate nel n. 11 dell’articolo 61”. La querela dev’essere presentata, come di regola, entro tre mesi dalla scoperta del reato? La risposta è negativa in quanto il reato rientra tra quelli indicati dal terzo comma della norma appena citata, ossia “ l’avere commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d’opera, di coabitazione, o di ospitalità”. Sul punto è dello stesso avviso la più recente giurisprudenza della Cassazione, secondo la quale “ sussiste la circostanza aggravante di cui all’art. 61, n. 11, cod.pen, qualora il conduttore di un immobile si appropri degli oggetti e suppellettili, costituenti corredo e mobilio, in quanto oggetto del negozio giuridico relativo alla concessione dell’uso dei beni presenti nell’immobile locato è l’obbligo di conservazione, e quindi di restituzione dei medesimi alla scadenza del contratto” (Cass. 5 luglio 2011 n. 36897 in CED Cass. pen. 2011).

Fonte: Condominioweb.com

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