Perchè l’incarico dell’amministratore ha durata annuale e non biennale come dicono in molti?

amministratoreQuanto dura in carica l’amministratore di condominio, una volta nominato?

La risposta al quesito è contenuta nel decimo comma del nuovo art. 1129 c.c. che recita:

L’incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata. L’assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore.

L’incarico ha durata annuale. A questa chiara affermazione molti hanno obiettato che, invece, esso ha durata biennale.

Motivo di quest’affermazione? Il successivo periodo della norma appena citata che estende la durata del mandato anche all’anno successivo.

Attenzione: chi parla di incarico biennale sbaglia. Vediamo perché.

Innanzitutto, come dice il primo comma dell’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale (quelle che precedono il codice civile):“nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore”.

Se la legge dice che l’incarico ha durata annuale come si può dire esso dura due anni?

Molti obiettano: è vero, è scritto un anno ma l’effetto della proroga automatica porta, nei fatti, ad una durata biennale.

Non è così. Un esempio per chiarire il perché. Ai sensi del secondo comma del medesimo art. 1129 c.c.: “Contestualmente all’accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell’incarico, l’amministratore comunica i propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di società, anche la sede legale e la denominazione, il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) dell’articolo 1130, nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all’amministratore, può prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata”.

Se l’amministratore non adempie commette grave irregolarità che può portare alla sua revoca giudiziale (art. 1129, dodicesimo comma, c.c.). Il rinnovo è annuale e la comunicazione di cui al secondo comma dev’essere annuale. Se l’incarico fosse stato biennale tale incombenza non avrebbe dovuto essere adempiuta ogni anno.

Lo stesso dicasi per la comunicazione del compenso in quanto ai sensi del quattordicesimo comma dell’art. 1129 c.c. “l’amministratore, all’atto dell’accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta”.

Durata annuale e revoca. La revoca, come sappiamo, può essere disposta in ogni tempo dall’assemblea. La revoca ingiustificata, sebbene sul punto non vi sia certezza, può comportare la richiesta di risarcimento del danno da parte dell’amministratore sollevato dall’incarico senza giusta causa (cfr. Cass. SS.UU. 29 ottobre 2004 n. 20957).

Se si propendesse per la durata biennale, la revoca potrebbe essere considerata senza giusta causa anche dopo un anno e un giorno. Siccome la durata è annuale, la richiesta di assemblea per la revoca al termine dei primo anno di gestione non potrà mai configurare una revoca illegittima perché intervenuta al termine della durata naturale dell’incarico. Un po’ come per la revoca del contratto d’affitto 4+4 alla prima scadenza, solo che in quest’ultimo caso la legge pone determinate condizioni (cfr. l. n. 431/98).

Prescrizione dei crediti dell’amministratore. Siccome la durata dell’incarico è annuale, la decorrenza della prescrizione il credito per l’attività svolta inizia alla fine dell’anno di gestione e non del biennio.

Fonte: Condominioweb.com

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