Limitare la durata dell’assicurazione. Quando un condomino può chiedere l’annullamento della delibera?

assicurazione-cond.leTribunale Civile di Roma, sentenza n. 28 del 4 gennaio 2013

Va rigettata la domanda di annullamento della delibera condominiale per difetto dell’interesse ad agire se la volontà espressa dal condomino della dichiarazione di voto è conforme al contenuto della delibera impugnata.

Così dispone il Tribunale di Roma che, con sentenza n. 28 del 4 gennaio 2013, ha rigettato la domanda di annullamento di una delibera condominiale in quanto conforme alla volontà espressa dal condomino ricorrente durante le operazioni di voto.

Il caso. Una condomino impugnava la delibera con la quale l’assemblea aveva deciso di limitare la durata della garanzia assicurativa da cinque a soli due anni, in relazione all’affidamento di lavori di manutenzione per il condominio. In particolare, nell’assemblea relativa a tale questione, il condomino aveva espresso dichiarazione di voto contrario, andando a formare la maggioranza necessaria affinché la questione, posta all’ordine del giorno, venisse respinta. Tale dichiarazione del condomino veniva posta poi dallo stesso ricorrente a fondamento dell’impugnativa.

Si costituiva in giudizio, il condomino in persona dell’amministratore pro tempore, eccependo la carenza di interesse concreto ad agire in capo alla ricorrente.

La decisione del Tribunale. Il Tribunale di Roma ha accolto l’eccezione sollevata dal condominio, rigettando, di conseguenza, la domanda del ricorrente per carenza di interesse concreto ad agire. Osserva il giudice che il contenuto negativo della delibera impugnata (ossia di non approvazione della proposta all’ordine del giorno) è conforme alla volontà espressa dalla ricorrente nella dichiarazione di voto. Di conseguenza è palese ed inequivocabile che non sussiste l’esistenza di un concreto interesse del condomino ad ottenere l’annullamento della delibera. Quindi la domanda attorea è da rigettare in quanto carente di interesse ad agire l’esistenza dell’interesse per richiedere l’annullamento della delibera. Il Tribunale, risolvendo la questione analizzata, ha affrontato il problema dei soggetti legittimati ad impugnare le delibere. Nel caso de quo, in particolare, ha applicato il principio di diritto che collega il concreto interesse ad impugnare la delibera, alla dichiarazione di voto espressa dal condomino in assemblea.

L’art. 1137 c.c., novellato dalla legge di riforma n. 220/2012, stabilisce che ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l’autorità giudiziaria per ottenere l’annullamento della delibera impugnata, purché chiaramente tale delibera sia contraria alla legge o al regolamento di condominio.

I soggetti individuati nel codice civile sono titolari di un interesse a impugnare le delibere invalide ma, analizzando proprio la natura di tali soggetti, si evince che tale interesse è legato alla circostanza di non aver contribuito alla formazione della maggioranza richiesta per la formazione della volontà assembleare. La giurisprudenza di legittimità ha inoltre precisato che chi intende impugnare una delibera annullabile deve, condicio sine qua non, dimostrare la propria qualità di condomino dissenziente (Cass. n. 4270/2001).

Da tali considerazioni si evincono le ragioni che hanno condotto il Tribunale a rigettare la domanda d’impugnazione della delibera perché nella dichiarazione di voto, non era dato evincersi un concreto interesse della condomino ad ottenere l’annullamento della delibera de quo e dunque ad agire. L’impugnante, infatti, non si trovava in una delle tre condizioni ex art. 1137 c.c. perché la sua volontà di opporsi alla eventuale delibera era conforme a quella manifestata dall’assemblea con conseguente rigetto, da parte del giudice di merito, della domanda per difetto di legittimazione e art. 1137 c.c..

Fonte: Condominioweb.com

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