Le spese dell’appartamento in condominio avuto in eredità, gli eredi rispondono in solido

L’eredità di un appartamento, spesso, è vissuta con due distinti stati d’animo: a) dolore per la morte del proprio caro che l’ha lasciato in eredità (questo dolore c’è sempre?!?!?); b) gioia per un cespite in più che, questo è il modo di pensare dell’italico popolo, mi consente di mettere da parte un gruzzoletto ricavato dall’affitto o dalla vendita.

Se, tuttavia, l’eredità dell’unità immobiliare spetta a più persone e queste non vanno d’accordo tra di loro, quello che doveva essere un “regalo” diventa un “incubo”. Tra le questioni che spesso portano a litigare vi sono le spese condominiali. Chi paga che cosa? A questa domanda ha dato risposta il Tribunale di Genova con una sentenza dello scorso 26 aprile. La causa è stata utile a risolvere una controversie relativa a spese condominiali inerenti un appartamento caduto in eredità. La decisione è conforme ai precedenti, di legittimità, in materia.

Si legge in sentenza che ” i comproprietari di un’unità immobiliare sita in condominio sono tenuti in solido, nei confronti del condominio medesimo, al pagamento degli oneri condominiali, sia perché detto obbligo di contribuzione grava sui contitolari del piano o della porzione di piano inteso come cosa unica e i comunisti stessi rappresentano, nei confronti del condominio, un insieme, sia in virtù del principio generale dettato dall’art. 1294 cod. civ. (secondo il quale, nel caso di pluralità di debitori, la solidarietà si presume), alla cui applicabilità non è di ostacolo la circostanza che le quote dell’unità immobiliare siano pervenute ai comproprietari in forza di titoli diversi. Trattandosi di un principio informatore della materia, al rispetto di esso è tenuto il giudice di pace anche quando decida secondo equità ai sensi dell’art. 113, secondo comma, cod. proc. civ. (Nella specie, la S.C. ha chiarito che il principio espresso non si pone in contrasto con quello già enunciato da Sez. Un. n. 9148 del 2008, riguardando quest’ultima pronuncia la diversa problematica delle obbligazioni contratte dal rappresentante del condominio verso i terzi e non la questione relativa al se le obbligazioni dei comproprietari inerenti le spese condominiali ricadano o meno nella disciplina del condebito ad attuazione solidale)” – Cass. 21907 del 21.10.2011” (Trib. Genova 26 aprile 2012).

E’ bene tenere presente un aspetto che, alle volte, può sfuggire. Le spese maturate dopo la successione sono diverse da quelle esistente fin da prima. Per queste ultime, infatti, gli eredi sono tenuti a dare il loro contributo in proporzione alla loro quota ereditaria.

La norma di riferimento è l’art. 752 c.c., rubricato Ripartizione dei debiti ereditari tra gli eredi, a mente del quale: I coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto.

Fonte: Condominioweb.com

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