Le sanzioni in caso di omessa o tardiva presentazione del modello 770

Cosa si rischia se non si presenta il 770?

Il modello 770, le sanzioni in caso di omessa o tardiva presentazione

Il modello 770 è un modello dichiarativo che dovranno compilare i sostituti di imposta che hanno elargito compensi o altre somme soggette a ritenute alla fonte.

Pertanto rientrano in tale obbligo i seguenti soggetti:

  • Società di capitali residenti all’interno del territorio italiano. Per le società che sono residenti fuori dall’Italia l’obbligo è valido esclusivamente per i redditi corrisposti dalle sedi fisse ubicate nel territorio italiano;
  • Associazioni tra persone fisiche che hanno la residenza nel territorio italiano o anche fuori dal territorio ma limitatamente ai redditi prodotti in Italia;
  • Enti pubblici o privati, residenti nel territorio italiano, che hanno natura commerciale e non (nell’elenco vanno quindi comprese anche le amministrazioni statali);
  • Ditte individuali che operano nel campo agricolo, commerciale o che esercitano arti e professioni;
  • Commissario liquidatore e curatore fallimentare;
  • Condomini, dove è l’amministratore a preoccuparsi dell’effettuazione delle ritenute.Ricordiamo che le ritenute di Irpef o Ires effettuate sui pagamenti possono essere di due tipi distinti:
  • Ritenute a titolo d’acconto – La ritenuta è un’anticipazione del tributo, e spetterà al soggetto cui è stata fatta la ritenuta effettuare conguaglio in sede di dichiarazione dei redditi.Infatti il soggetto indicherà l’ammontare dell’importo percepito e la ritenuta operata, in modo tale da versare l’eventuale importo che estingue l’intera obbligazione tributaria;
  • Ritenute a titolo d’imposta – Nel caso di ritenuta a titolo di imposta, il soggetto che subisce la ritenuta non dovrà conguagliare l’importo ricevuto.In genere tale tipo di ritenuta è applicata nei confronti di persone fisiche che non esercitano arti e professioni o per i soggetti non residenti (ad esempio ritenuta su conti correnti postali e bancati, ecc.).

Presentazione del modello 770 per il condominio

Nello specifico la presentazione del modello 770 da parte del condominio è stata prevista dall’art 25 ter del Dpr 600/73 come precisato dalla Circolare n. 7/E 2007 dell’Agenzia delle Entrate.

A partire dal 2007 è stato infatti previsto che sulle prestazioni rese nell’esercizio di impresa inerenti contratti di appalto di opere e servizi svolte nei confronti del condominio debba essere applicata una ritenuta sui corrispettivi.

La ritenuta prevista è pari al 4 % del corrispettivo e viene effettuata quando si effettua il pagamento indipendentemente dal fatto che sia stata emessa fattura (la ritenuta a titolo d’acconto deve essere effettuata anche nel caso in cui non sia indicata all’interno del documento contabile).

Al fine di versare la ritenuta l’amministratore del condominio, o in sua assenza uno qualunque dei condomini, dovrà utilizzare il codice tributo 1019 (compenso soggetto Irpef) o 1020 (compenso assoggettato ad Ires).

La ritenuta a titolo d’acconto non deve essere applicata nel caso di alcuni servizi quali: contratti di somministrazione di gas, energia elettrica, traposto, assicurazione, forniture di beni con posa in opera (qualora la posa in opera assuma funzione accessoria rispetto alla cessione del bene), prestazioni d’opera riconducibili ad attività di lavoro autonomo (per le quali è applicata la ritenuta del 20 %).

Al contrario sono invece assoggettate a ritenuta a titolo d’acconto le prestazioni come opere di ristrutturazione o manutenzione dell’edificio condominiale, manutenzione della caldaia condominiale, installazione e manutenzione di piscine, ascensori, montacarichi o altri parti comuni dell’edificio, altre opere effettuate sulle parti comuni dell’edificio).

All’atto dell’applicazione della ritenuta la stessa deve essere versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stato effettuato il pagamento. Oltre al versamento i sostituti di imposta possono anche effettuare la compensazione delle ritenute con crediti inerenti ad altre imposte.

Tipi di dichiarazione 770

Come detto la dichiarazione modello 770 deve essere inviata da numerose soggetti tra cui anche i condomini. Per tale modello dichiarativo sono previsti:

Modello 770 semplificato – Da compilare da parte dei sostituti che hanno operato ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente ed assimilati oltre che su redditi di lavoro autonomo o redditi diversi. La presentazione è obbligatoria anche nel caso in cui i soggetti abbiano versato contributi previdenziali ed assistenziali Inps, Inpdap ed Inail;

Modello 770 ordinario – Tale modello deve essere inviato da intermediari e sostituti di imposta che effettuino ritenute su dividendi, versamenti effettuati e compensazioni operate ed in genere su redditi da capitale. Il modello 770 ordinario si aggiunge al modello ordinario qualora vi sia l’obbligatorietà dell’invio.

Come presentare il modello 770

Il modello dichiarativo deve essere presentato in modalità telematica entro il 31 luglio, salvo proroga (attualmente al 15 settembre), dell’anno successivo a quello in quale sono state effettuate le ritenute (qualora sia un giorno festivo il termine di invio slitta al giorno successivo) e può essere inviato direttamente dal contribuente o in alternativa attraverso un intermediario abilitato.

Per effettuare la trasmissione telematica, nel caso in cui non si intende rivolgersi a un professionista, occorrerà utilizzare:

  • Servizio telematico Entratel – Qualora il modello 770 da inviare riguardi un numero di soggetti superiore a 20;
  • Servizio Fisconline – Qualora la dichiarazione da inviare riguardi un numero di soggetti che hanno subito la ritenuta inferiore a 20.

Una volta effettuata la trasmissione in modalità telematica , l’Agenzia delle Entrate provvederà al rilascio di una ricevuta attestante l’avvenuta trasmissione.

Il modello 770 da inviare all’amministrazione finanziaria conterrà le seguenti informazioni:

  • Dati relativi al sostituto di imposta (qualora sia un condominio occorrerà inserire la denominazione del condominio ed il codice fiscale identificativo), dati relativi all’intermediario, dati inerenti i soggetti ai quali è stata operata la ritenuta;
  • L’importo dei contributi obbligatori che devono essere versati dal datore di lavoro e l’importo dei contributi a carico del percettore;
  • L’importo delle somme assoggettate a ritenuta, compresi assegni ed indennità erogati da terzi o enti previdenziali, emolumenti arretrati, TFR.

Una volta predisposto il modello 770 lo stesso deve essere firmato dal dichiarante o, nel caso di società, dal rappresentante legale.

Nel caso in cui manchi la sottoscrizione è possibile provvedere alla firma entro 30 giorni dal ricevimento dell’invito da parte dell’ufficio dell’amministrazione finanziaria.

Qualora il modello 770 venga modificato o integrato nel termine di presentazione, la dichiarazione si intenderà come “dichiarazione correttiva nei termini” (occorrerà pertanto barrare la casella “correttiva nei termini” all’interno della dichiarazione).

Qualora siano scaduti i termini di presentazione della dichiarazione il sostituto di imposta potrà presentare una “dichiarazione integrativa” barrando l’apposita casella. La dichiarazione integrativa presuppone che sia stata presentata in precedenza una dichiarazione (anche nel termine dei 90 giorni) è l’integrativa potrà essere inoltrata entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (maggior debito di imposta) o entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione del periodo di imposta successivo (per la correzione di errori o omissioni che comportano un maggior credito).

Sanzioni in caso di omessa o tardiva presentazione

Qualora la dichiarazione sia presentata con ritardo non superiore a 90 giorni dal termine fissato la sanzione prevista è pari ad un decimo di euro 250,00 (ossia 25,00 euro), fermo restando il pagamento delle sanzione relative all’omesso versamento.

Qualora non vengano versate ritenute per un ammontare superiore a 50 mila euro nei termini previsti si incorre nel reato previsto dall’art. 10 bis del Dl n. 74/2000, il quale prevede una reclusione che va da sei mesi a due anni.

Si potrà in ogni caso effettuare un ravvedimento operoso entro il termine di presentazione della dichiarazione relativo all’anno in corso al quale è stato effettuata la violazione.

Sanzione omessa presentazione – Nel caso di omessa dichiarazione la sanzione prevista è pari ad una percentuale che va dal 120 al 240 % dell’ammontare delle imposte dovute (minimo di 250 euro) e qualora non siano dovute imposte per una cifra che va da 250 a 1000 euro, incrementata sino al doppio per i soggetti che sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili.

Nel caso in cui la dichiarazione omessa viene comunque presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo viene prevista una sanzione agevolata che va dal 60 al 120 %.

Nel caso in cui sia stata omessa la dichiarazione ma siano state verste le ritenute sono previste le seguenti sanzioni:

  • Sanzione da 250 a 2 mila euro qualora le ritenute inerenti compensi, interessi e altre somme siano state interamente versate;
  • Sanzione da 150 a 500 euro qualora la dichiarazione omessa sia stata presentata entro il termine per la presentazione della dichiarazione successiva.

Fonte: http://www.condominioweb.com (Dott. Davide Tassinari)

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