Le cattive sorprese in condominio: cosa fare se s’è scoperto che qualcosa non va bene?

Settembre, per antonomasia, è il mese dedicato alla ripresa dell’attività lavorativa. Riaprono le fabbriche, le scuole, le attività commerciali si rimettono in moto e di conseguenza le città si ripopolano. E con esse i condominii.

Certo la crisi ha ridotto il periodo di ferie, molto spesso lo spartiacque tra gioia vacanziera e tensioni lavorative non è più il mese della vendemmia ma già dopo ferragosto si sente parlare di rientri. Sta di fatto che le città riprendono la loro definitiva fisionomia invernale proprio in questo mese. E da questo periodo, simbolicamente di ripresa, ripartiamo per valutare che cosa non va nel condominio in cui abitiamo. S’è vero, infatti, che agosto è il mese prescelto dalla maggioranza per le ferie, è altrettanto vero che, salvo diversi accordi, ciò non significa sospensione nella erogazioni dei servizi comuni.

E’ così per le utenze classiche (luce, acqua, gas, telefono, ecc.) e dev’essere così per le altre. In sostanza: pulizia scale, manutenzione giardino ecc. non devono essere sospesi.

Diverso il discorso per il portiere: egli è un dipendente del condominio e alla luce di questa tipologia di rapporto contrattuale matura le ferie che ha poi diritto di sfruttare. Torniamo ai rapporti di prestazioni di servizio non subordinato. In tal caso il prestatore d’opera non ha diritto alle ferie.

Ci spieghiamo meglio: chi presta il servizio di pulizia scale, manutenzione del giardino, ecc. ha diritto di riposare, in qualsiasi momento dell’anno, ma la sua scelta di “mettersi in ferie” non può ricadere sulla qualità del servizio offerto. Insomma se chi effettua la pulizia delle scale va in ferie a luglio o ad agosto, in quel periodo il servizio dev’essere comunque assicurato. Detta diversamente: l’organizzazione della propria sfera personale non può incidere sulla qualità del servizio offerto.

L’eccezione, si diceva in precedenza, è il diverso accordo. Molte, moltissime ditte, specificano che il servizio è sospeso nei giorni festivi (se il turno concordato ricade il un giorno non lavorativo) oppure che in determinati periodo dell’anno il servizio può subire dei rallentamenti (es. solo una volta la settimana) o delle sospensioni. Se preventivamente concordato il tutto è pienamente legittimo. A dire il vero può considerarsi legittima anche la sospensione concordata dal prestatore di servizio e dall’amministratore in un momento successivo a meno che il mandatario non abbia ricevuto tassative e contrarie indicazioni. In situazioni del genere, da punto di vista del condominio, è importante che la spesa per il servizio sia calcolata tenendo nel debito conto i periodi di inattività del prestatore del servizio.

Che fare, invece, se senza alcun avviso il collaboratore ha sospeso il servizio per andare in vacanza? In situazioni del genere, da valutare sempre caso per caso, la sostituzione del prestatore resta la soluzione più giusta per evitare nuovamente sgradevoli inconvenienti.

Fonte: Condominioweb.com

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