Autolavaggio rumoroso in condominio: è legittima la verifica delle autorizzazioni.

Rientra nei diritto di ogni abitante, che dimora nelle immediate vicinanze all’impianto dell’autolavaggio rumoroso, di prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti inerenti l’autorizzazione dell’impianto di autolavaggio ritenuto responsabile di immissioni sonore superiori alla soglia consentita.

Rumore infernale. Avere un autolavaggio nei paraggi in cui si abita non è certo una fortuna. Soprattutto se a causa di spazzoloni, lance a spruzzo e aspirapolveri, sempre in funzione, i vicini non riescono proprio ad avere pace. Ma se l’autolavaggio è troppo rumoroso, chi l’ha autorizzato? La domanda è legittima visto che è stato installato in zona in cui ci sono non solo uffici, ma anche abitazioni. Per tali ragioni un gruppo di residenti, nelle vicinanze dell’ autolavaggio fracassone, decide di accedere agli atti amministrativi con i quali il Comune ha autorizzato l’attivazione dell’impianto.

La decisione: Il caso approda al TAR Lazio che, con decisione n°4909 del primo aprile 15 stabilisce che rientra nel diritto dei cittadini sussiste, anche laddove non hanno intenzione di far causa al gestore, di visionare i documenti che riguarda i permessi dell’impianto medesimo. Infatti, ai sensi della legge n. 241 del 1990, come modificata dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 10 della legge 18 giugno 2009, n. 69, si conferisce al diritto di accesso, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, valore di “principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza”.

I precedenti: Già la giurisprudenza, aveva osservato che il diritto di accesso ha il fine di tutelare interessi individuali ispirandosi a principi di democrazia partecipativa, basata sui cardini della pubblicità e della trasparenza dell’azione amministrativa. Da ciò ne consegue che i ricorrenti nella loro qualità di abitanti e/o lavoranti nelle immediate vicinanze dell’attività di lavaggio rumoroso ha indotto il TAR Lazio a riscontrare una posizione qualificata sussistendo, nel caso di specie, l’interesse prescritto dall’art. 22 della legge n. 241/90. Per tali ragioni gli abitanti della zona risultano titolari di un interesse qualificato ad accedere agli atti per predisporre opportune difese. Ma le «difese» delle quali parla la legge non necessariamente devono tradursi in un’azione giudiziaria.

Conclusioni: I vicini hanno diritto a verificare se l’autolavaggio è autorizzato a svolgere l’attività e di converso, l’ente locale deve mettere a disposizione di chi vive o lavora in zona, i titoli abilitativi a prescindere l’intento dei cittadini di intentare una causa contro il proprietario dell’attività per il superamento del limite di tollerabilità delle immissioni sonore.

Fonte: http://www.condominioweb.com

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