L’amministratore, senza mandato assembleare, non può liquidare il “tecnico”

amm.re cond.L’amministratore incaricato di nominare un tecnico per eseguire i lavori nel condominio non può liquidare la parcella se non ha ricevuto un mandato esplicito dell’assemblea.  Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza 5984 respingendo il ricorso di un amministratore di un condominio di Forte dei Marmi che si rifiutava di reintegrarlo per le somme spese.

In ossequio alla delibera condominiale, l’amministratore aveva individuato la ditta incaricata di rifare la facciata e allegato il relativo preventivo ancora orientativo. Alla fine dei lavori però la somma richiesta e liquidata era risultata doppia. L’amministratore si era giustificato dicendo che l’entità dei lavori rendevano la somma congrua e che il relativo pagamento rientrava tra i suoi poteri.

La Corte d’appello di Firenze aveva già bocciato la richiesta dell’amministratore “trattandosi di un esborso per spese di manutenzione straordinaria” per le quali l’amministratore non era tenuto all’erogazione che il codice riferisce solo a quelle ordinarie.

Infatti, ricorda la Suprema corte che laddove si versi “in fattispecie di amministrazione straordinaria, l’iniziativa dell’amministratore senza la preventiva deliberazione dell’assemblea è consentita solo se tali lavori presentino il carattere dell’urgenza, sicché, difettando tale presupposto, le iniziative assunte dall’amministratore stesso con riguardo ad attività straordinaria non creano obbligazioni per i condomini”.

Fonte: http://www.diritto24.ilsole24ore.com/

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