L’amministratore può impugnare le varianti al piano urbanistico lesive della proprietà comune

amministratore-condominialeCi sono sentenze destinate a perdere totalmente o parzialmente la loro importanza dopo l’entrata in vigore della “riforma”. Si pensi a quella sulla solidarietà/parziarietà delle obbligazioni condominiali (Cass. SS.UU. n. 9148/08) o a quelle sul conto corrente condominiale.

La legge n. 220/2012, infatti, sia pur senza grandi stravolgimenti, ha innovato alcuni aspetti della disciplina condominiale.

Ciò che non cambierà, di sicuro, sono gli aspetti inerenti la legittimazione attiva e passiva dell’amministratore condominiale. O meglio: il novero delle azioni esercitabili dal mandatario della compagine verrà ampliato perché l’art. 1130 c.c. si è arricchito di nuove attribuzioni ma la sostanza delle cose (leggasi legittimazione ad agire d’ufficio) resterà sempre la stessa. Ed allora parlare di una sentenza resa dal Consiglio di Stato lo scorso mese di gennaio non può che essere utile a comprendere sempre meglio che cosa possa fare l’amministratore per tutelare i diritti dei condomini sulle parti comuni.

Il caso è semplice: variante urbanistica approvata da un Comune che lede i diritti sulle parti comuni di un condominio.

L’amministratore non ci sta e ricorre al T.A.R.

La vicenda finisce davanti ai giudici di Palazzo Spada (leggasi Consiglio di Stato, o CdS).

Il Comune, tra le varie cose, eccepisce la legittimazione attiva dell’amministratore di condominio. Il CdS risponde, invece, che il mandatario della compagine aveva tutto il diritto d’impugnare l’atto amministrativo.

Il perché lo leggiamo in sentenza.

“Si deve in ogni caso ricordare che, come è noto, in un condominio edilizio, mentre la proprietà delle cose comuni va riferita “pro quota” ai singoli partecipanti, la loro gestione è riferibile al condominio stesso in qualità di “centro d’imputazione di interessi”, ossia come figura organizzativa che si colloca nel vasto spazio che separa le persone fisiche dalle persone giuridiche.

Pertanto, il condominio , nella persona dell’amministratore nell’esercizio dei poteri conferitigli dall’assemblea, è legittimato, al pari di ciascun condomino ad impugnare le previsioni urbanistiche lesive della proprietà comune (cfr. Consiglio Stato, Sez. V 14 luglio 1995 n. 1076).

L’amministratore quindi non solo può agire attivamente in giudizio, a prescindere da una previa delibera dell’assemblea, ma a seguito del rigetto della domanda da parte del primo giudice, può proporre impugnazione innanzi al giudice di appello (arg. ex Cassazione civile sez. III 22 aprile 2008 n. 10369).

Inoltre, salvo una diversa disposizione del regolamento condominale o di una delibera dell’assemblea, la legittimazione dal lato attivo dell’amministratore del condominio comprende la facoltà del medesimo di proporre tutti i gravami che, successivamente alla prima deliberazione dell’assemblea, si rendano necessari per l’effettiva affermazione finale dei diritti del condominio risultati soccombenti in primo grado” (C.d.S. 22 gennaio 2013 n. 361).

La norma di riferimento è l’art. 1130 n.4 c.c. che, anche dopo l’entrata in vigore della “riforma”, attribuisce all’amministratore il potere/dovere di agire (eventualmente anche in giudizio ai sensi del primo comma dell’art. 1131 c.c.) per compiere gli atti conservativi delle parti comuni dell’edificio.

Evitare che gli strumenti urbanistici possano, illegittimamente, ledere le cose comuni, rientra tra questi poteri.

Fonte: Condominioweb.com
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