La delibera che si limita a ripartire le spese è soggetta al regime della annullabilità e non della nullità
In tema di delibere aventi ad oggetto la ripartizione delle spese comuni, occorre distinguere quelle con le quali sono stabiliti i criteri di ripartizione ai sensi dell’articolo 1123 Cc ovvero sono modificati i criteri fissati in precedenza, per le quali è necessario, a pena di radicale nullità, il consenso unanime dei condomini, da quelle con le quali, nell’esercizio delle attribuzioni assembleari previste dall’articolo 1135 n. 2 e 3 Cc, vengono in concreto ripartite le spese medesime, attese che queste ultime, ove adottate in violazione dei criteri già stabiliti, devono considerarsi annullabili, e la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza di trenta giorni previsto dall’articolo 1137, ultimo comma, Cc”
Fonte: Condominioweb.com
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