Intonaco che si stacca per infiltrazioni d’acqua: il condominio è responsabile per i danni alle autovetture

Nel condominio Gamma, come in tanti edifici, il cortile comune funge da copertura per i sottostanti box di proprietà dei singoli condomini.

Accade che le copiose piogge vanno ad intaccare una situazione già deteriorata: in poche parole in alcuni box cadono dei pezzi di calcinacci e vengono danneggiate le autovetture.

In casi del genere il condominio è responsabile, si dice, quale custode dei beni ai sensi dell’art. 2051 c.c.; insomma la compagine deve risarcire i danni.

L’articolo appena citato recita:

Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito

Perché quest’affermazione?

Si legge in una sentenza del Tribunale di Salerno che “la responsabilità ex art.2051 c.c. può ritenersi configurabile:

a) non soltanto nei casi di cosa pericolosa per intrinseca dinamicità;

b) ma anche in relazione a cose inerti (danni da caduta da scale con gradini sdrucciolevoli o su pavimenti scivolosi o in ambienti scarsamente illuminati), prive di pericolo (danni da incendio in un’abitazione) e non aventi alcuna dinamicità (danni da incendio o da infiltrazioni d’acqua provenienti da un immobile in cui è insorto un agente dannoso) (cfr.Cass.9.1.2002 n.200).

Infine, sotto il profilo del nesso eziologico tra cosa ed evento dannoso, si è ritenuto che:

a) il nesso causale tra fatto della cosa ed evento di danno deve essere accertato alla stregua della teoria della “conditio sine qua non”, secondo cui è causa di un evento ogni singola condizione e cioè ogni antecedente senza il quale l’evento non si sarebbe verificato (da ult.Cass.2.1.2002 n.5), con la precisazione che:

l’azione od omissione deve essere adeguata a determinare l’evento secondo l'”id quod plerumque accidit”;

b) il nesso di causalità nelle condotte omissive presuppone un giudizio controfattuale per verificare se, sostituendo in via ipotetica l’omissione con un’azione positiva contraria, l’evento non si sarebbe verificato con certezza o in modo altamente probabile:

Sulla prova liberatoria a carico del custode:

Il caso fortuito che esclude la responsabilità del custode va inteso in senso ampio, comprensivo del fatto del terzo (anche se rimasto ignoto) e del fatto dello stesso danneggiato, purché detto fatto sia dotato di autonomo impulso causale e sia per lo stesso custode imprevedibile ed inevitabile (cfr.Cass.28.10.1995 n. 11264);

La prova del fortuito (onere che incombe al custode) interrompe il nesso eziologico tra cosa ed evento.

Il fortuito deve, pertanto, essere inteso come fatto capace di produrre autonomamente il danno assorbendo il nesso causale (Trib. Salerno 29 maggio 2012 n. 1213).

In questo contesto, pertanto, il condominio del caso citato all’inizio, che per grandi linee è anche il caso deciso dal Tribunale di Salerno, ha dovuto risarcire i danni ai condomini che si erano viste danneggiate le automobili dal distacco dell’intonaco causato dalle infiltrazioni provenienti dal cortile condominiale.

Fonte: Condominioweb.com

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