Quando è lecito appoggiare la canna fumaria sulla facciata del condominio ?
L’appoggio di una canna fumaria al muro comune perimetrale di un edificio condominiale non costituisce innovazione ex art. 1120 c.c., bensì una modifica della cosa che ciascun condomino può apportare a sue cure e spese, sempre che non impedisca l’altrui paritario uso, non rechi pregiudizio alla stabilità e alla sicurezza dell’edificio e non ne alteri il decoro architettonico.
la giurisprudenza di merito ha pressoché un orientamento conforme. Per esempio è stata ritenuta lecita, ai sensi dell’art. 1102 c.c., l’installazione di una canna fumaria da parte di un condomino in aderenza al muro comune di una chiostrina o al servizio di un locale di proprietà esclusiva, qualora l’opera sia conforme alla normativa vigente in tema di sicurezza degli impianti, sia costruita in modo tale da preservare da ogni danno alla salubrità mentale e sia fatta nel rispetto delle distanze fissate dall’art 889 c.c. al fine di non ridurre le funzioni di aerazione e luce agli appartamenti interessati dal suo passaggio. In tale situazione, l’alterazione dello stato dei luoghi non avrebbe rilevanza sotto il profilo dell’estetica dell’immobile, atteso che, come nel caso di specie, la canna fumaria viene istallata in una chiostrina interna dell’edificio, quindi in un ambiente che riveste particolare rilevanza in relazione al decoro dello stesso (Trib. Roma, 29 gennaio 2004).
Lo steso dicasi nel caso in cui l’installazione di una canna fumaria in aderenza al muro perimetrale di un fabbricato in condominio non richiede né interpello, né consenso degli altri condomini, quando non leda diritti esclusivi di quest’ultimi e non alteri il decoro architettonico dell’edificio (Trib. Napoli, 17 marzo 1990).
E’ fondamentale che l’impianto venga realizzato a regola d’arte e la fase di verifica di compatibilità dell’impianto, delle eventuali limitazioni disposte da regolamenti amministrativi locali, prescrizioni particolari o leggi o atti amministrativi, può essere preliminare o contestuale all’attività di progettazione ma deve precedere altra operazione di montaggio o posa in opera. In ragione di ciò, per rispettare eventuali regolamenti locali, bisogna accertarsi quali autorizzazioni siano necessarie all’installazione del nuovo camino esterno, per non incorrere in abusi o atti illeciti.
Alcuni requisiti dai quali non può prescindersi nell’installazione di una canna fumaria in condominio.
- Il rispetto del decoro architettonico: l’installazione non deve intaccare negativamente il decoro dell’immobile, pur se non di prestigio, quindi non deve alterare le originali linee architettoniche e modificarne l’armonia d’insieme.
- Il mantenimento della sicurezza e della stabilità dell’edificio: l’installazione della canna fumaria non deve in alcun modo compromettere la struttura dal punto di vista statico, né mettere a rischio la sicurezza dei condomini o dei terzi.
- Il rispetto delle distanze: sulla base di varie decisioni giurisprudenziali, possiamo affermare che la canna fumaria installata sul muro perimetrale comune ad opera di uno dei condomini, non può essere inferiore a 75 cm. (a volte 1 mt.) dai più vicini sporti dei balconi di proprietà esclusiva degli altri condomini; inoltre, la canna fumaria installata pur nel rispetto delle distanze legali, non deve in alcun modo, sia per la sua dimensione che per la sua ubicazione, ridurre considerevolmente la visuale degli altri condomini con affaccio sulla parete interessata.
- Il divieto di immissioni intollerabili: le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni provenienti dalla canna fumaria non devono in alcun modo superare il limite della normale tollerabilità.
Fonte: http://www.condominioweb.com