Installazione di un ascensore in condominio. E’ considerata opera utile ad eliminare le barriere architettoniche

Esiste un articolo di una legge del 1989, il riferimento è all’art. 2 della legge n. 13, che è stato dettato per andare incontro alle esigenze delle persone disabili in relazione agli edifici in condominio.

La ratio della norma è chiara: eliminare le barriere architettoniche presenti che impediscono una piena ed autonoma fruizione degli edifici attraverso un abbattimento dei quorum deliberativi di determinate opere.

In ogni caso la legge consente interventi temporanei autonomi e suppletivi in caso d’inerzia della compagine.

Recita l’articolo 2:

Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui all’articolo 27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed all’articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, nonché la realizzazione di percorsi attrezzati e la installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi all’interno degli edifici privati, sono approvate dall’assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall’articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice civile.

Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1, i portatori di handicap , ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà di cui al titolo IX del libro primo del codice civile, possono installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l’ampiezza delle porte d’accesso, al fine di rendere più agevole l’accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages.

Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice civile”.

Un fatto che sempre più chiaramente sta emergendo nel corso del tempo è il seguente: il condominio, al di là della presenza di persone disabili tra i condomini, può sempre deliberare con le maggioranze previste dal comma 1 dell’articolo 2, le innovazioni utili ad eliminare le barriere architettoniche.

In tal senso, nel solco di un proprio precedente datato 2009, nel mese di ottobre la Cassazione ha avuto modo di ribadire che “ l’art. 2, comma 1, della legge n. 13 del 1989 prevede un abbassamento del quorum richiesto per l’innovazione, indipendentemente dalla presenza di disabili, in relazione ai quali è invece dettata la disposizione del comma 2, che consente loro, in caso di rifiuto del condominio di assumere le deliberazioni aventi ad oggetto le innovazioni atte ad eliminare negli edifici privati le barriere architettoniche, di installare a proprie spese servo scala o strutture mobili e modificare l’ampiezza delle porte d’accesso al fine di rendere più agevole l’accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages” (Cass. 25 ottobre 2012, n. 18334).

Fonte: Condominioweb.com

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