Il proprietario dell’immobile rimasto senza acqua non può chiedere il risarcimento per il mancato affitto, se non provato

risarcimentoL’ attore, il quale abbia proposto una domanda di condanna al risarcimento dei danni da accertare e liquidare nel medesimo giudizio ha l’ onere di fornire la prova certa e concreta del danno, cosi da consentirne la liquidazione, oltre che la prova del nesso causale tra il danno ed i comportamenti addebitati alla controparte.

Può, invero, farsi ricorso alla liquidazione in via equitativa allorché sussistano i presupposti di cui all’ art.1226 c.c., solo a condizione che l’ esistenza del danno sia comunque dimostrata sulla scorta di elementi idonei a fornire parametri plausibili di quantificazione. Ed, inoltre, il danno in re ipsa subito dal proprietario sul presupposto della utilità normalmente conseguibile nell’ esercizio delle facoltà di godimento e disponibilità del bene insite nel diritto dominicale, pur costituendo oggetto di una presunzione juris tantum, non va riconosciuto quando risulti accertato che il domino si sia intenzionalmente e per lungo periodo disinteressato dell’ immobile od abbia omesso di esercitare su di esso ogni forma di utilizzazione.

Nella specie, per le inesistenti prove di concrete ed effettive offerte di locazioni e perché il proprietario non si è mai dimostrato estraneo alla tranciatura, si è rilevato inutile il tentativo di ottenere il risarcimento dei danni per i mancati canoni di locazione dal 1998 al 2000, sulla base del fatto che a causa della interrotta erogazione dell’ acqua, essendo state tranciate le tubazioni di adduzione e disattivato il relativo contatore a seguito della concorde decisione dei condomini di eliminare l’ impianto comune per dotarsi di condutture singole, l’immobile era rimasto senza acqua.

Corte Suprema di Cassazione, sentenza n. 6086 del 12/03/2013

Fonte: Condominioweb.com

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