Il portiere non ha diritto al godimento delle ferie nel mese di agosto

Secondo i termini della normativa codicistica e quelli del CCNL applicabile al settore, il portiere non ha diritto di scegliere il mese di agosto come periodo di ferie.

Nella sentenza si legge: Ciò premesso, deve ritenersi l’insussistenza del fumus boni iuris atteso che in generale, fatto salvo il dovere di comunicazione preventiva al lavoratore del periodo di ferie (art. 2109 comma 3 c.c.); inoltre l’art. 10 del D.L.vo n. 66/03 prevede che, fermo restando quanto previsto dall’art. 2109 citato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo di ferie annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane e che tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, deve essere goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione Inoltre l’art. 79 del CCNL Portieri applicabile nella fattispecie prevede espressamente che il lavoratore ha facoltà di scegliere metà del periodo di ferie di 26 giorni lavorativi contrattualmente previsto da godere nell’anno in corso “esclusi in ogni caso i periodi dal 1° luglio al 31 agosto e dal 20 dicembre al 10 gennaio” e che “in caso di mancato esercizio della facoltà di scelta di cui al comma precedente, nonché per il restante 50% del periodo in caso di avvenuta scelta da parte del lavoratore, il datore di lavoro comunicherà al lavoratore stesso la collocazione del periodo di ferie, da effettuare nel periodo dall’1 aprile al 31 marzo dell’anno successivo. Tale comunicazione scritta dovrà aver luogo almeno entro il termine dei tre mesi antecedenti l’inizio del periodo di ferie stesso. La scelta di tale periodo, frazionabile in non più di due tranches, salvo diversi accordi, sarò fatta dal datore di lavoro sentito il lavoratore”.

Nel caso di specie il ricorrente non risulta, quindi, aver diritto di sciegliere autonomamente di godere la metà del periodo di ferie contrattualmente previsto nel periodo inibito dalla contrattazione collettiva, la cui previsione integrativa del contratto individuale di lavoro, evidentemente tiene già conto e si giustifica in considerazione delle esigenze anche di sorveglianza e di sicurezza del condominio che la particolare prestazione lavorativa del portiere di condominio deve soddisfare, specialmente e notoriamente nel periodo estivo;   né è possibile ritenere che il ricorrente abbia acquisito un diritto soggettivo individuale derogatorio della disciplina collettiva, integrativa del contratto individuale di lavoro, sulla base del fatto che nel corso dei precedenti anni abbia goduto di un periodo limitato di ferie nel mese di agosto atteso che dalla documentazione versata in atti (lettere del 2009 e del 2010 dell’amministrazione del condominio in materia di ferie e verbali di assemblea condominiale del 2004, del 2006 e del 2011) non risulta provato, nei limiti della sommarietà dell’istruttoria necessitata dalla natura cautelare del procedimento de quo, che ciò sia avvenuto in virtù di una pattuizione intervenuta con il consenso del condominio, che è l’effettivo datore di lavoro del ricorrente, ed espressosi tramite l’assemblea dei condòmini, dai cui verbali prodotti in atti si evince invero una volontà contraria nel tempo al godimento delle ferie da parte del ricorrente in periodi diversi da quelli contrattualmente previsti;   né, infine, appare fondata la doglianza relativa al fatto che l’amministratore del condominio non abbia il potere di rigettare la richiesta di ferie del ricorrente in assenza di autorizzazione dell’assemblea dei condòmini atteso che l’art. 1130 comma 1 lett. 2) c.c. prevede tra gli obblighi ex lege dell’amministratore, oltre quello di eseguire le deliberazioni dell’assemblea dei condòmini e di curare l’osservare del regolamento, anche quello di disciplinare la prestazione dei servizi nell’interesse comune, quale deve considerarsi il servizio di portierato.

Per tali motivi la richiesta del ricorrente di godere di un periodo di ferie di 11 giorni nel periodo dal 13 agosto al 25 agosto 2012 non può ritenersi illegittimamente rigettata dall’amministratore del condominio.

Fonte: www.condominioweb.com

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