Il conduttore può chiedere spiegazioni in merito alle spese condominiali avanzate dal proprietario

compenso-amm.reUn lettore scrive:

Sono un inquilino e ogni tre mesi pago le spese condominiali. Il proprietario di casa e l’amministratore non mi inviano mai comunicazione scritta ogni tre mesi per richiedermi il pagamento di tali spese, né nessun altro documento (ad esempio consuntivi e preventivi di spesa). La richiesta di pagamento delle spese di condominio avviene solo al telefono. E’ una cosa prevista dalla legge oppure il proprietario (o l’amministratore?) è tenuto a inviarmi un documento scritto ogni tre mesi che attesti quanto devo pagare?

Partiamo dal dato certo e poi spieghiamo in che modo poter far valere le proprie ragioni: il conduttore ha sempre diritto di avere giustificazioni sulle spese condominiali richieste.

A sancirlo una norma di legge, esattamente l’art. 9, terzo comma, della legge n. 392/78, che recita:

Il pagamento deve avvenire entro due mesi dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento il conduttore ha diritto di ottenere l’indicazione specifica delle spese di cui ai commi precedenti con la menzione dei criteri di ripartizione. Il conduttore ha inoltre diritto di prendere visione dei documenti giustificativi delle spese effettuate.

Chiariamo subito un elemento: questo diritto a vedersi specificate, meglio giustificate, le richieste vale nei confronti del proprietario.

Con ciò non vogliamo dire che se a chiedere la quota è l’amministratore non è possibile chiedere spiegazioni. Le richieste dirette dell’amministratore, tuttavia, rappresentano una consuetudine che non ha alcun addentellato normativo. Tant’è vero quanto stiamo affermando che la stessa Cassazione ha specificato che l’azione per decreto ingiuntivo non può mai essere proposta contro il conduttore.

In tal senso è stato affermato che “la legge 27 luglio 1978, n. 392 (cosiddetta dell’equo canone) non ha, nei confronti del condominio e per quanto riguarda i contributi e le spese di cui sopra, aggiunto, a quello originario rappresentato dal condomino, un altro debitore, rappresentato dal conduttore delle unità immobiliari facenti parte del condominio.

Invero, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, la legge n. 392 del 1978 disciplina unicamente i rapporti tra locatori e conduttore, e, sotto l’aspetto in considerazione, non ha affatto innovato in ordine alla ricordata normativa del codice civile relativa ai soggetti tenuti, nei confronti dell’amministrazione del condominio di un edificio, al pagamento delle spese necessarie per la manutenzione delle case comuni e per la prestazione dei vari servizi nell’interesse comune” (Cass. 28 ottobre 1993 n. 10719).

In questo contesto, pertanto, il conduttore ha diritto di domandare i giustificativi delle spese richiestegli (leggasi ad esempio fattura per la quota straordinaria domandata, oppure preventivo per le somme ordinarie) e se l’amministratore dovesse fare l’orecchio del mercante, quella richiesta, a questo punto giuridicamente vincolante potrebbe essere rivolta al proprietario. Con l’avvertimento che solo davanti al giustificativo si è intenzionati a versare quanto domandato.

Fonte: Condominioweb.com

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