Il condomino che installa telecamere nel parcheggio condominiale ha diritto al rimborso delle spese anticipate

Non sussistono gli estremi atti ad integrare il delitto di interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis cod. pen.) nel caso in cui un soggetto effettui riprese dell’area condominiale destinata a parcheggio e del relativo ingresso, trattandosi di luoghi destinati all’uso di un numero indeterminato di persone e, pertanto, esclusi dalla tutela di cui all’art. 615 bis cod. pen., la quale concerne, sia che si tratti di “domicilio”, di “privata dimora” o “appartenenze di essi”, una particolare relazione del soggetto con l’ambiente in cui egli vive la sua vita privata, in modo da sottrarla ad ingerenze esterne indipendentemente dalla sua presenza.

(Nella specie è stata confermata nei confronti dell’unico ricorrente anche la condanna al pagamento, in favore dell’attore-condomino, della somma di Euro 241,11, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, nonché alle spese di lite, a titolo di quota di rimborso di spese anticipate , per l’installazione in via d’urgenza della telecamera al fine di scoraggiare ulteriori azioni di danneggiamento).

Fonte: Condominioweb.com

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