Il condominio può assumere il portiere anche senza “passare” dall’amministratore?

portiereL’assemblea dei condomini, oltre ad avere il potere di delegare l’amministratore a concludere un determinato contratto, può anche agire in proprio, dando direttamente il consenso alla conclusione di un contratto.

Il caso. La Corte di Cassazione ha espresso il proprio orientamento in merito al rapporto di lavoro (di portierato) costituitosi tra due sorelle ed un condominio romano, la cui esistenza è stata negata sia dal Tribunale che dalla Corte d’appello di Roma, secondo i quali non poteva ritenersi configurabile un duplice rapporto di lavoro per lo svolgimento di mansioni semplici, espletabili da un unico lavoratore; le ricorrenti non avevano saputo indicare la persona che le aveva assunte, tenuto conto della mancanza di personalità giuridica del condominio; i verbali delle assemblee condominiali, contenenti, secondo le ricorrenti, le delibere di assunzione, non potevano essere considerati che meri atti preparatori, soprattutto in mancanza di prove circa la percezione di compensi e la sottoposizione a direttive di lavoro.

Le ricorrenti deducevano, invece, che l’assunzione era stata da loro accettata per fatti concludenti, ossia attraverso l’esplicazione continuativa dell’attività lavorativa e l’occupazione dell’alloggio condominiale destinato al portiere dello stabile.

La decisione. La Corte di Cassazione ha, invece, dato ragione alle due sorelle è ritenuto la sentenza impugnata non correttamente motivata.

La semplicità delle mansioni svolte dalle due lavoratrici, non supportata da prove circa la quantità del lavoro effettivamente espletato, non è stata ritenuta dalla Suprema Corte un motivo sufficiente per escludere la duplicità del rapporto, seppur costituito con particolari modalità ed orari di lavoro compatibili con esse; per la Cassazione, infatti, la riduzione dell’orario di lavoro rispetto alla normativa collettiva, concordata dalle parti per particolari fini, non è da sola sufficiente ad escludere l’esistenza di un lavoro di portierato e dei relativi contratti collettivi di categoria nei confronti dei lavoratori (Cassazione civile, sez. lav., 08/06/1979, n. 3282).

Quanto al valore delle delibere assembleari, secondo la Cassazione la Corte d’appello non ha tenuto conto di quanto affermato nella sentenza n. 1994 del 25/03/1980, in cui si legge “L’assemblea dei condomini oltre ad avere il potere di delegare l’amministratore a concludere un determinato contratto, fissando i limiti precisi dell’attività negoziale da svolgere, ha anche il potere di prestare direttamente il proprio consenso alla conclusione di un contratto, non essendo previsto alcun divieto al riguardo nella disciplina del condominio e non sussistendo alcun impedimento tecnico-giuridico per un’ efficace manifestazione di volontà negoziale da parte dell’assemblea”.

La Cassazione ha anche precisato che, nei confronti di un soggetto giuridico non personificato, qual è il condominio, il perfezionamento del rapporto di lavoro può avvenire anche per fatti concludenti (continuativa esplicazione dell’attività lavorativa; occupazione dell’alloggio; accettazione della prestazione da parte del condominio), senza passare attraverso l’amministratore.

Per tali motivi la Suprema Corte ha cassato la sentenza della Corte d’appello di Roma del 06/07/2011, per non avere la stessa valutato le prove, fornite dalle ricorrenti, al fine di dimostrare l’occupazione dell’alloggio condominiale riservato al portiere; le particolari modalità della prestazione; l’inserimento nella struttura datoriale; l’assenza di rischio d’impresa, tutti elementi ritenuti rilevanti in relazione al rapporto di lavoro di portierato (si veda Cassazione civile, sez. lav., 04/12/1990, n. 11638).

Fonte: www.condominioweb.com

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