Il condominio non è responsabile delle infiltrazioni che provengono dal tetto se sono provocate da lavori del condomino

danni-infiltrazioniInfiltrazioni in condominio, ovvero uno dei motivi di maggiore ansia per i condomini. Muffe, mobili ed abiti rovinati, ambienti malsani e grande, grande sforzo per recuperare il risarcimento del danno subito.

Se, poi, il danno è causato dalla propria imperizia, allora varrà il vecchio adagio “chi è causa del suo mal pianga se stesso”. Questa, nella sostanza, la conclusione cui è giunta la Corte di Appello di Firenze con una sentenza resa sul finire dello scorso mese di febbraio.

Partiamo dalla natura della responsabilità.

La norma di riferimento per questo genere di fattispecie è l’art. 2051 c.c. che recita:

Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.

La giurisprudenza ha visto in questa norma un’ipotesi di responsabilità oggettiva.

Una sentenza del Tribunale di Udine (ma i pronunciamenti di Cassazione non mancano) descrive chiaramente lo stato dell’arte.

Si legge nella pronuncia citata che “la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall’art. 2051 cod. civ. ha carattere oggettivo e perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone nè implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e funzione della norma è, d’altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d’uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta”.

In questo contesto “l’attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, quindi, l’onere di provare l’esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l’evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l’esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale. (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 4279 del 19/02/2008)” (Trib. Urbino 3 giugno 2010).

In tale situazione, ribadisce la Corte d’appello di Firenze, “l’unica possibilità per liberarsi dalla responsabilità è dimostrare l’assenza del rapporto di causalità tra la condotta e l’evento ovvero provare positivamente il fatto estraneo alla propria sfera di controllo avente impulso causale autonomo: si configura, invece, la responsabilità qualora persista l’incertezza sull’individuazione della causa concreta” (App. Firenze 24 gennaio 2013).

Fatto estraneo alla propria responsabilità è anche il fatto del danneggiato. Nel caso di specie un condomino, che lamentava infiltrazioni dal tetto condominiale, aveva provocato egli stesso le cause dei danni che lamentava attraverso esecuzioni di lavori non a regola d’arte rispetto alla destinazione d’uso dei locali di sua proprietà.

Ciò è stato sufficiente per ritenere che il condominio non potesse essere ritenuto responsabile delle infiltrazioni e di conseguenza dei danni.

Fonte: Condominioweb.com
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