Il caso delle distanze e quello della servitù per il taglio degli alberi del condomino

Il mio vicino ha alberi troppo ingombranti o troppo vicini al confine che mi danno fastidio e tolgono luce ed aria. Che cosa posso fare? Partiamo dalle norme relative alle distanze sugli alberi. Ai sensi dell’art. 892 c.c. rubricato, Distanze degli alberi: “ Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine: 1) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili; 2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami; 3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo. La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie. La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell’albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina. Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro”. Che cosa accade se queste distanze non vengono rispettate? Ai sensi dell’art. 894 c.c. “ il vicino può esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che sono piantati o nascono a distanza minore di quelle indicate dagli articoli precedenti”. Che cosa accade, invece, se gli alberi sono posti alla distanza regolamentare o legislativa ma la loro altezza toglie il panorama di cui la persona che si lamenta fino ad allora ha avuto modo di godere? In una sentenza resa sul finire dello scorso febbraio, la Cassazione ha avuto modo di affermare che “ la cosiddetta servitù di panorama, consistente nella particolare amenità del fondo dominante per la visuale di cui gode, è una servitus altius non tollendi (sia costruzioni, sia alberi) che, per potersi acquistare per destinazione del padre di famiglia o per usucapione, necessita di opere visibili e permanenti, ulteriori rispetto a quelle che consentono la servitù di veduta, altrimenti questa comporterebbe sempre quella, e specificatamente destinate all’esercizio della servitù invocata (Cass. 27 febbraio 2012 n. 2973). In sostanza si può chiedere la rimozione dell’albero. Le condizioni sono due: a) sia stata costituita (per contratto) una servitus altius non tollendi; b) si possa invocare, i requisiti li indica la sentenza che si occupa specificamente di un caso del genere, la costituzione della servitù per usucapione (possesso pacifico e prolungato  per più di vent’anni)  o per destinazione del padre di famiglia.

Fonte: Condominioweb.com

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