I condomini con delega devono essere conteggiati ai fini del calcolo del quorum deliberativo e costitutivo dell’assemblea

condomini-delegaLe deleghe rappresentano lo strumento attraverso cui ogni condomino può partecipare all’assemblea facendosi rappresentare da un’altra persona.

Il delegato è chi partecipa all’assemblea, il delegante colui che conferisce l’incarico di partecipare in suo nome e conto.

La legge di riforma del condominio (l. n. 220/2012) ha imposto un limite alle deleghe accumulabili per quei condomini con più di venti partecipanti.

Esattamente, ai sensi del primo comma dell’art. 67 disp. att. c.c.

Ogni condomino può intervenire all’assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta. Se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale.

Il quinto comma della medesima norma vieta di conferire la delega all’amministratore di condominio.

In questo contesto un lettore domanda:

Secondo il nuovo art. 1136 c.c. (valido dopo la riforma del condominio): “la deliberazione è valida se riporta un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell’edificio”.
Il nostro condominio è composto da n. 29 condomini, pertanto il numero occorrente è pari a 9,66666 = a 10,    però  nelle ultime due assemblee la presenza fisica è stata solamente di otto condomini, di cui due  anche in possesso  di deleghe da altri quattro condomini.
Nel conteggio delle presenze l’amministratore ha conteggiato 8 + 4 =  12  ritenendo validamente costituita l’assemblea in seconda convocazione.   La mia domanda è la seguente, le quattro deleghe ricevuta da altrettanti quattro condomini assenti vanno considerate come presenze, o come credo il totale delle presenze resta otto.
Cioé, un condomino con due deleghe nel conteggio del numero dei voti che rappresenti un terzo dei partecipanti al condominio vale 1 + 2  o  viene conteggiato sempre come una sola presenza?”.

Il nostro lettore si sofferma sui quorum deliberativi della seconda convocazione e porta l’esempio con i calcoli della sua compagine.

Quanto chiede, però, ha valenza generale ed è riferibile tanto alle deliberazioni in prima convocazione quanto ai quorum costitutivi di entrambe le convocazioni.

La risposta è semplice: il condomino che viene delegato a partecipare deve essere sempre conteggiato per se stesso e per tutte le persone rispetto per le quali s’è preso l’impegno di partecipare all’assemblea.

Insomma se Tizio partecipa per se e per i suoi vicini Caio e Sempronio, sul verbale dovrà essere riportata la presenza di Tizio e per delega di Caio e Sempronio. Quindi, nella realtà dei fatti, Tizio voterà e sarà presente per sé e per altre due persone che in questo modo devono essere tenute in considerazione, sia per i millesimi, sia come presenza “fisica”, anche se per delega. In pratica una finzione giuridica che serve a facilitare il funzionamento del condominio.

Fonte: Condominioweb.com

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