Guida all’attestato di certificazione energetica / 1

L’attestato di certificazione energetica (o, più comodamente, A.C.E.), è un documento in grado di descrivere le caratteristiche energetiche di un immobile: grazie all’utilizzo di una scala di giudizi dalla A alla G, l’A.C.E. permette di poter individuare con semplicità e immediatezza quale sia la prestazione energetica di un edificio o di un’unità immobiliare, garantendo in tal modo celeri confronti tra le varie caratteristiche di consumo e di efficienza energetica tra due o più termini di paragone.

Iniziamo con oggi un lungo viaggio all’interno del panorama delle attestazioni di certificazione energetica., cercando di scoprire nel dettaglio quali siano le principali caratteristiche di questo documento, e rispondendo così alle più frequenti domande che ci vengono poste.
Quando è necessario produrre l’A.C.E.? L’originaria normativa contenente le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici (il d.m. 26/6/2009) ha stabilito che l’A.C.E. è obbligatorio per tutte le operazioni di compravendita di immobili o di locazione a titolo oneroso. Più recentemente, con decorrenza 1 gennaio 2012, è stato introdotto l’obbligo di indicazione dell’indice di prestazione energetica in tutti gli annunci immobiliari.

Pertanto, se dovete vendere la vostra casa, nell’annuncio immobiliare è necessario inserire l’indice di prestazione energetica (ovvero, il “rating” dalla A alla G), mentre in sede di rogito sarà necessario fornire una copia dell’attestato di certificazione energetica.

Nonostante tali obblighi, evidentemente piuttosto stringenti, la percentuale di annunci che rispettano il precetto di inserimento dell’indice di prestazione energetica nel contenuto testuale è ben lungi dall’essere vicino alla totalità: una delle cause principali di tale “gap” negativo è determinato dalla fondamentale assenza di specifiche sanzioni, con conseguente emersione di atteggiamenti eterogenei lungo l’intero territorio nazionale.
Chi può produrre l’A.C.E.? Stabilito cosa sia l’attestato di certificazione energetica, e quando sia necessario produrlo, occorre precisare che l’A.C.E. può essere prodotto solamente da un soggetto accreditato denominato “certificatore energetico”, un tecnico abilitato alla redazione di tale documento, e in grado – grazie alle sue comprovate capacità – di poter effettuare una vera e propria diagnosi energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare, compilandone così la certificazione. Nelle prossime settimane, con i nuovi approfondimenti sull’A.C.E., vedremo quali siano le caratteristiche richieste dalla legge al soggetto certificatore, il quale – si premette – dovrà assicurare opportuna indipendenza e imparzialità (costituendo in questo caso una delle differenze fondamentali rispetto al tecnico abilitato alla redazione dell’AQE, l’attestato di qualificazione energetica).

Fonte: Condominioweb.com

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