In giudizio con l’ok del condominio

in giudizio con condominioL’amministratore non può rappresentare in giudizio il condominio senza essere autorizzato dall’assemblea.

Lo ha ribadito la Cassazione che, con la sentenza 2859 del 7 febbraio scorso, ha confermato il principio stabilito dalle Sezioni unite nel 2010 (sentenza 18331 del 6 agosto) e ha fatto un passo indietro rispetto alla pronuncia 1451 del 23 gennaio, con cui aveva limitato il ruolo dell’assemblea.

Il dibattito
Prima della pronuncia a Sezioni unite, la questione dell’autorizzazione all’amministratore per agire o resistere in giudizio per il condominio è stata lungamente dibattuta in giurisprudenza, con esiti contrastanti.
L’indirizzo maggioritario riconosceva la legittimazione dell’amministratore, ritenendo che la decisione dell’assemblea avesse solo rilevanza interna (si veda la sentenza 9093/2007 della Cassazione).
L’orientamento minoritario, al contrario, escludeva la legittimazione; l’amministratore, per rappresentare i condomini in giudizio, doveva ottenere una delibera autorizzativa con la maggioranza qualificata prevista dall’articolo 1136, comma 2, del Codice civile (sentenza della Cassazione 2422/2006). Erano fatte salve le liti che rientravano tra i compiti dell’amministratore elencati dall’articolo 1130 del Codice civile; ad esempio, non è mai stata ritenuta necessaria la delibera per il ricorso monitorio ai morosi, nell’eventuale opposizione a decreto ingiuntivo e per i procedimenti possessori e cautelari.
Infine, un altro indirizzo giurisprudenziale riteneva necessaria la delibera ma non per l’impugnazione di delibera assembleare, perché si valutava che tra i poteri dell’amministratore rientrassero quelli di eseguire le delibere e, di conseguenza, difendere il condominio nel caso di impugnazioni (sentenza 8686/2005).

Le Sezioni unite
Le Sezioni unite della Cassazione sono intervenute a dirimere il conflitto con la sentenza 18331/2010, che ha confermato l’indirizzo più rigoroso, prevedendo che, a parte i casi rientranti tra i suoi compiti in base all’articolo 1130 del Codice civile, l’amministratore, per poter validamente rappresentare i condomini in giudizio, dovesse essere autorizzato da delibera assembleare (o ottenerne la ratifica) pena l’inammissibilità della costituzione in giudizio.
Rimaneva dubbio come comportarsi per le impugnazioni di delibere assembleari, vale a dire se si trattasse di un’ipotesi “coperta” dall’articolo 1130 del Codice civile o se, invece, richiedesse l’autorizzazione dell’assemblea.

Le pronunce recenti
Proprio dall’impugnazione delle delibere assembleari è partita la sentenza 1451 del 23 gennaio. La Cassazione, pur non discostandosi dai principi espressi dalle Sezioni unite, ha riconosciuto che la difesa del condominio in queste ipotesi rientra tra i poteri dell’amministratore previsti dall’articolo 1130 del Codice civile; quest’ultimo, infatti, annovera tra le competenze dell’amministratore, quella di eseguire le delibere assembleari e, quindi, rientra tra i suoi poteri il giudizio per la “conservazione” del provvedimento.
Ma la motivazione è andata oltre: riconoscere sempre la necessità di ratifica o autorizzazione da parte dell’assemblea – ha sostenuto la Cassazione – porterebbe a un assurdo «iperassemblearismo», con l’amministratore costretto a ricorrere all’assemblea in ogni caso, anche in quelli rientranti tra i suoi poteri.
Invece, la sentenza 2859 del 7 febbraio torna all’orientamento più restrittivo, richiamando espressamente le Sezioni unite. La Cassazione chiarisce che l’articolo 1131 del Codice civile, che prevede che l’amministratore può essere chiamato in giudizio in tutte le materie condominiali, è una semplificazione per chi deve agire contro il condominio, perché gli consente di citare solo l’amministratore anziché tutti i condomini, ma non giustifica l’amministratore ad agire o resistere in giudizio senza autorizzazione preventiva o, almeno, successiva ratifica da parte dell’assemblea. Nel caso deciso dai giudici, si trattava di una richiesta di risarcimento di un condomino danneggiato da infiltrazioni dal lastrico solare: materia che per la Corte esorbita dalle competenze dell’amministratore.
In generale, le Sezioni unite non hanno messo la parola fine al dibattito, visto che, per decidere la legittimazione dell’amministratore, rinvia all’articolo 1130 del Codice civile, per verificare se una materia rientra o no tra i suoi poteri. Peraltro, la “lista” dell’articolo 1130 è stata ampliata dalla riforma del condominio (legge 220/2012), anche se si tratta, più che altro, di regole di comportamento dell’amministratore che non ne ampliano più di tanto i poteri.

Fonte: ilsole24ore

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