Formazione amministratori di condominio. Alcune anticipazioni sul decreto

formazione-amm.ri-cond.Sul noto quotidiano economico-finanziario Il Sole24Ore, Saverio Fossati pubblica una intervista rilasciata dal Sottosegretario alla Giustizia. Ecco alcuni dettagli.

Alla firma. Siamo agli sgoccioli. Il tanto atteso decreto sulla formazione degli amministratori di condominio si avvia alla firma del Ministro della Giustizia. Era l’ultimo elemento della legge 220/2012, già modificata dal Dl 145/2014, rimasto in sospeso, necessario per stabilire criteri, modalità, requisiti e funzioni della formazione professionale degli amministratori di condominio, che ad oggi sembra rimanere ancora in un limbo colmo di incertezze.

Prestigio ed onorabilità. Il decreto, da quanto anticipato dal Sottosegretario, distingue due figure: il responsabile del corso e i formatori.

Entrambi, dal punto di vista del prestigio ed onorabilità, dovranno avere requisiti analoghi: godimento dei diritti civili; non essere stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni, e, nel massimo, a cinque anni; non essere stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; non essere interdetti o inabilitati.

Durata corsi. Per la formazione iniziale i corsi dovranno avere una consistenza di 60 ore; mentre di 12 ore quelli di aggiornamento periodico. E’ prevista anche la modalità di partecipazione di corsi telematici (limitati a 20 ore per la formazione iniziale e 4 per quella periodica).

Responsabili scientifici. Tale ruolo potrà essere assunto da docenti universitari o di scuola superiore di materie giuridiche, economiche o economiche, avvocati, magistrati o professionisti dell’area tecnica (anche in pensione). Devono possedere una competenza specifica in materia condominiale, che va dimostrata, mediante le pubblicazioni di almeno due opere in ambito condominiale o sulla sicurezza degli edifici.

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Funzione del responsabile scientifico. Il responsabile scientifico controlla i requisiti dei futuri docenti dei corsi, i contenuti del corso, la modalità di partecipazione e il rilevamento delle presenze. Infine è tenuto, alla fine del corso, ad attestare il superamento di un esame finale dei partecipanti.

Formatori. Possono assumere tale ruolo chi possiede le stesse qualità dei responsabili scientifici ma possono svolgere tale funzione anche solo dimostrando di possedere una laurea (anche triennale) o di essere iscritti a un albo professionale, sempre fatta salva la competenza specifica nel settore che potrà essere dimostrata, per esempio, per aver svolto in precedenza una attività di amministrazione condominiale o per aver precedentemente partecipato a corsi specifici.

I contenuti del corso. L’elenco del Decreto prevede che il corso debba affrontare i seguenti argomenti: amministrazione condominiale; sicurezza degli edifici (in particolare staticità, risparmio energetico, riscaldamento e di condizionamento, impianti idrici, elettrici e ascensori, manutenzione delle parti comuni e prevenzione incendi), spazi comuni, regolamenti condominiali, ripartizione spese e tabelle millesimali; diritti reali; contratti (con appalto e lavoro subordinato); tecniche di risoluzione dei conflitti; uso degli strumenti informatici. Questi sono i contenuti obbligatorio dei corsi di formazione, che il programma formativo dovrà comunque comprenderli, salvo l’inserimento di altre argomenti di natura funzionale e collaterale.

L’esame finale. La prova verterà sui contenuti del corso di formazione e di aggiornamento svolto.

Liberalizzazione dei corsi. Via i paletti. Se prima la formazione era solo appannaggio delle associazione di categoria, il decreto non prevede alcuna forma di esclusiva a favore di quest’ultime.

Le prime reazioni. Dopo aver letto l’intervista, alcuni presidenti di associazioni di categoria, non celano il loro malcontento. Molti i commenti negativi già apparsi nelle prime ore delle giornata sui loro profili facebook. Non ci resta che attendere la pubblicazione del decreto per analizzare più dettagliatamente le novità introdotte.

Fonte: www.condominioweb.com

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