Come fare per risolvere i problemi d’accesso di chi versa in condizione di disabilità?

Mio padre, purtroppo, è costretto su una sedia a rotelle. Il suo ingresso in ascensore non è problematico per la struttura della cabina in sé, idonea ad accoglierlo, quanto piuttosto per i tre gradini che si presentano subito dopo il portone d’ingresso. Una situazione di difficoltà obiettiva che lo costringe a non poter uscire di casa autonomamente. Che cosa posso fare? La domanda di una persona qualunque è di cui internet ed in particolare il nostro forum si trova pieno. La risposta o meglio la soluzione al problema è duplice e può essere affrontata tanto a livello assembleare addebitando i relativi costi a tutti i condomini, quanto a livello personale, indipendentemente dall’intervento dell’assemblea, ai sensi dell’art. 1102 c.c. Entriamo nel dettaglio. Il riferimento all’assemblea è dovuto visto e considerato il contenuto dell’art. l. n. 13/89. Si tratta del provvedimento legislativo mirato a facilitare la rimozione delle barriere architettoniche. La norma citata si occupa con specifico riferimento del condominio e recita: “ 1. Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui all’articolo 27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed all’articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, nonché la realizzazione di percorsi attrezzati e la installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi all’interno degli edifici privati, sono approvate dall’assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall’articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice civile.< 2. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1, i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà di cui al titolo IX del libro primo del codice civile, possono installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l’ampiezza delle porte d’accesso, al fine di rendere più agevole l’accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages. 3. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice civile”. Ci possono essere dei momenti in cui, tuttavia, attendere una deliberazione assembleare o, peggio, doverne constatare l’inerzia rischiano di rivelarsi una tremenda perdita di tempo: il vivere quotidiano spesso pretende decisioni repentine. Che cosa fare in questi casi? Il grimaldello per interventi rapidi e legittimi (però con costi a carico del singolo) è l’uso della cosa comune ai sensi dell’art. 1102 c.c. E’ bene evidenziare un aspetto: l’art. 1102 c.c. può essere risolutivo per piccolo interventi come nel caso dell’esempio citato in principio (es. apposizione di una pedana mobile o anche della modificazione di parte dei gradini) ma diventa più difficoltoso, sempre nell’ottica del contenuto di questa norma, ritenere legittime opere più importanti (es. montaggio ascensore). Insomma per quanto l’intervento assembleare non è necessario, spesso può essere utile per evitare contenziosi e distribuire i costi; l’intervento assembleare, infatti, fa si che l’opera deliberata debba essere pagata da tutti i condomini (eccezion fatta per il caso delle innovazioni gravose o voluttuarie) sulla base dei millesimi di proprietà.

Fonte: Condominioweb.com

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