È regolare la notificazione di un atto giudiziario indirizzato al condominio fatta nelle mani del portiere

Se si deve chiamare in causa il condominio, a chi dev’essere notificato l’atto introduttivo del giudizio?

Con il termine notifica, in senso tecnico giuridico, s’intende la comunicazione avente valore legale con la quale il richiedente ha certezza che il destinatario abbia ricevuto l’atto giudiziario.

Il termine certezza dev’essere inteso in senso giuridico, nel senso di sicurezza che l’interessato sia messo nelle condizioni di conoscere l’atto a lui destinato.

E’ questo il motivo per cui, ad esempio, è consentita la notificazione ai sensi dell’art. 140 c.p.c. (quella con l’avviso di giacenza per intendersi) o quella ai sensi dell’art. 143 c.p.c. (notifica a persone irreperibili).

Ad ogni modo è sempre bene tenere presente che il metodo preferibile per la notificazione è quello così detto a mani proprie individuato dall’art. 138 c.p.c., rubricato Notificazioni in mani proprie, che recita:

L’ufficiale giudiziario esegue la notificazione di regola mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile, ovunque lo trovi nell’ambito della circoscrizione dell’ufficio giudiziario al quale è addetto.

Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l’ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie.

Se l’atto dev’essere notificato a Tizio non ci sono dubbi che “le mani proprie” siano quelle di Tizio stesso.

Ma se la notificazione dev’essere effettuata ad un ente collettivo, qual è per l’appunto il condominio, a chi bisogna indirizzare l’atto?

La risposta è duplice:

a) se c’è l’amministratore è a lui, quali legale rappresentante dei condomini, che devono essere indirizzati gli atti per le controversie inerenti le parti comuni (art. 1131 c.c.);

b) se la compagine è sprovvista di amministratore, la notificazione deve giungere a tutti i condomini o ad un procuratore speciale fatto nominare ai sensi dell’art. 65 disp. att. c.c.

E se c’è un portiere?

L’atto può essere consegnato a lui?

Secondo la Corte di Cassazione, che s’esprime in tal senso oramai da diverso tempo, “nella ipotesi in cui il portiere di un condominio riceva la notifica della copia di un atto qualificandosi come “incaricato al ritiro”, senza alcun riferimento alle funzioni connesse all’incarico afferente al portierato, ricorre la presunzione legale della qualità dichiarata, la quale per essere vinta abbisogna di rigorosa prova contraria da parte del destinatario, in difetto della quale deve applicarsi il secondo comma (e non il quarto) dell’art. 139 cod. proc. civ. (Cass. 27 ottobre 2000 n. 14191; Cass. 24 novembre 2005 n. 24798)” (Cass. 26 ottobre 2012 n. 18492).

Vale comunque la pena ricordare che la sede del condominio, intesa quale luogo di ricezione di tutte le comunicazioni, coincide con il domicilio dell’amministratore e non con l’indirizzo dello stabile posto che non sempre in questo luogo possono rivenirsi, come per il caso del portiere, addetti alla ricezione della corrispondenza.

Fonte: Condominioweb.com

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