E’ legittima l’apposizione di una colonna di scarico nel muro perimetrale

Esiste una norma del codice civile, dettata in materia di comunione ma applicabile al condominio in virtù del richiamo contenuto nell’art. 1139 c.c. che consente ad ognuno dei comproprietari di fare un uso “a fini egoistici” delle parti comuni.

Il riferimento è al primo comma dell’art. 1102 c.c. che recita:

Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa.

In questo contesto ed in più occasioni la Cassazione ha specificato che “al singolo condomino è consentito servirsi in modo esclusivo di parti comuni dell’edificio soltanto alla duplice condizione che il bene, nelle parti residue, sia sufficiente a soddisfare anche le potenziali, analoghe esigenze dei rimanenti partecipanti alla comunione e che lo stesso, ove tutte le predette esigenze risultino soddisfatte, non perda la sua normale ed originaria destinazione, per il cui mutamento è necessaria l’unanimità dei consensi (Cass. nn. 1062/11, 13752/06, 972/06 e 1737/05)” (Cass. 21 settembre 2011 n. 19205).

Le modalità di utilizzazione possono essere le più varie: l’importante è rispettare quei requisiti dettati dalla norma e specificati dalla Cassazione.

In un provvedimento d’urgenza reso dal Tribunale di Mondovì in materia di uso del muro perimetrale si legge che ” la collocazione di una tubatura di scarico di un servizio, di pertinenza esclusiva di un condomino, in un muro maestro dell’edificio condominiale, rientra nell’uso consentito del bene comune, per la funzione accessoria cui esso adempie, restando impregiudicata la domanda di condanna del risarcimento del danno, anche in forma specifica, ossia mediante sostituzioni e riparazioni, proponibile per le infiltrazioni derivatene alla proprietà, o comproprietà, di altro condomino (Cass. 11.02.1999, n. 1162; Trib. Genova 24.09.2010)”.

In questo contesto, prosegue il giudice adito nel motivare il provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. richiestogli da un condomino, “ dovendosi ritenersi fondato il diritto della ricorrente di utilizzare il muro perimetrale comune per installarvi la tubatura di scarico del servizio igienico del proprio alloggio e di collegarla con il pozzetto sito nel marciapiede antistante il fabbricato, il quale anche deve ritenersi, salvo titolo contrario allo stato non provato, di natura condominiale (stante la non tassatività dell’elencazione di cui all’art 1117 c.c.), attesa la sua oggettiva destinazione, al pari dei cortili, a dare luce, aria e veduta alle singole proprietà che vi prospettano ed a dare accesso ai piani terreni del fabbricato” (Trib. Mondovì 5 aprile 2012).

Che cosa succede in caso di danni da infiltrazione? In simili circostanze nulla vieta al condomino danneggiato di agire contro il proprietario della tubature per ottenere il risarcimento del danno secondo le ordinarie regole previste per questo tipo di fatto.

Fonte: Condominioweb.com

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