Divieto di scarico fumi in facciata: quali rimedi?

scarico-fumiIl presente approfondimento prende spunto da quesito posto da una nostra lettrice.

Il quesito. L’anno scorso ho acquistato e ristrutturato un appartamento. Per avere l’acqua calda, ho installato una caldaia a gas esterna a controllo elettronico, rimuovendo il vecchio boiler interno. Purtroppo non avevo letto il regolamento del condominio che chiede esplicitamente di mantenere uno scaldabagno elettrico perché non ci sono i requisiti per uno a gas: canna fumaria che non va oltre il tetto dell’edificio. Sono al 5° piano di uno stabile di sei e, sopra ho solo un altro balcone. Mi chiedono di rimuoverlo ma, prima di rinunciare alla comodità e al risparmio energetico, vorrei chiedervi se, secondo la nuova normativa, è possibile chiedere una variazione al regolamento di condominio.

La nuova normativa. In base alla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (cd. Decreto crescita bis), vi sono nuove disposizioni che riscrivono la norma (art. 5, co. 9, D.P.R. 41271993) relativa all’obbligo per gli impianti termici siti negli edifici costituiti da più unità immobiliari, di collegamento ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell’edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente, fatto salvo il caso di installazione di generatori di calore a gas a condensazione che, per valori di prestazione energetica e di emissioni dei prodotti della combustione, appartengano alla classe ad alta efficienza energetica, più efficiente e meno inquinante, prevista dalla pertinente norma tecnica di prodotto UNI EN 297 e/o UNI EN 483 e/o UNI EN 15502.

In questo caso il posizionamento dei terminali di tiraggio deve seguire la norma tecnica UNI 7129, che disciplina appunto la collocazione dei terminali di scarico fumi in base alle distanze di rispetto da finestre, balconi e aperture di ventilazione.

Modalità di evacuazione fumi.

L’evacuazione dei prodotti della combustione può essere realizzata in uno dei seguenti modi:

in camino/canna fumaria collettiva operante in depressione;
in camino operante con pressione positiva rispetto all’ambiente di installazione collocato all’esterno dell’unità abitativa e non addossato ad essa;
tramite un condotto per intubamento funzionante con pressione positiva rispetto all’ambiente di installazione collocato in vani tecnici dell’edificio;
tramite un condotto per intubamento operante in depressione;
diretto a parete (nei casi consentiti) o a tetto a mezzo di terminale.

Facendo riferimento a quest’ultimo caso (oggetto, tra l’altro, del quesito in esame), per evacuazione diretta, o scarico a parete, si intende lo scarico dei prodotti di combustione direttamente in atmosfera esterna, mediante condotti che attraversano le pareti perimetrali dell’edificio costituito da qualsivoglia numero di unità immobiliari.

Quando non è possibile utilizzare uno scarico a parete:

quando sia vietato da regolamenti locali (edilizio e/o d’igiene) che impongano lo scarico a tetto a prescindere dal tipo di generatore utilizzato.

Quando è possibile utilizzare uno scarico a parete:

quando si utilizzi un generatore di calore a gas a condensazione avendo cura di posizionare il relativo terminale di scarico o di tiraggio nel rispetto del punto 4.4.4. o 4.3.3.2. della norma UNI 7129-3:2008 a seconda che l’apparecchio sia dotato o meno di ventilatore (questi punti della norma indicano esattamente il posizionamento dei terminali di scarico in parete, con relativa schematizzazione delle zone di rispetto per evitare sia ritorno di fumi nell’abitazione che emissioni fastidiose nei confronti degli altri condomini).

Obbligo di scarico dei fumi sul tetto dell’edificio. Tornando all’obbligo di scarico dei fumi sul tetto dell’edificio, dobbiamo necessariamente fare riferimento alla sola canna fumaria, che viene così definita perché smaltisce i fumi provenienti da più apparecchi posti su più piani (tipicamente condominiale, ove più unità immobiliari dotate di impianti termoautonomi, convogliano gli scarichi in un’unica canna), al contrario del camino che smaltisce i fumi derivanti da un singolo apparecchio.
Nel suo caso, non essendovi una canna fumaria collettiva a tetto nella quale poter convogliare i fumi di scarico del singolo impianto di proprietà, lo scarico in facciata non è più ammissibile, a meno che non si tratti di una caldaia a gas a condensazione di ultima generazione. A rafforzare la richiesta dell’assemblea, poi, vi è anche la disposizione vincolante del regolamento di condominio che impone l’obbligo di mantenere lo scaldabagno elettrico in assenza di una canna fumaria adeguata e a norma.

Le soluzioni tecniche possibili. La prima è che, anziché tornare ad installare un boiler elettrico, pensi alla possibile sostituzione della caldaia con una a gas a condensazione che le garantisca efficienza energetica, risparmio ed emissione di prodotti della combustione a norma (unica eccezione ammessa allo scarico dei fumi in facciata, come accennato in precedenza).
La seconda è che, con il consenso dell’assemblea, realizzi una canna fumaria a suo uso esclusivo, che abbia sbocco sul lastrico solare condominiale. L’intervento, tuttavia, dovrà essere eseguito nel rispetto delle norme sulle distanze da finestre e balconi di proprietà, e nel rispetto del decoro architettonico dell’edificio e garantire adeguate condizioni di sicurezza all’intero stabile.
Queste sono le soluzioni possibili a suo carico, a meno di convincere l’intero complesso condominiale a realizzare una canna fumaria collettiva (ove convogliare i fumi di scarico) che consenta a ciascun condomino di installare una caldaia di ultima generazione in sostituzione dei boiler elettrici, usufruendo di notevoli risparmi in bolletta. Sinceramente, questa sarà una impresa molto ardua da realizzare soprattutto perché da come ci risulta, vi è anche una clausola del regolamento del condominio che chiede esplicitamente di mantenere uno scaldabagno elettrico.

Fonte: Condominioweb.com

Contattateci per maggiori informazioni al n. 06/78394982

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