Distacco da riscaldamento centralizzato: dal 18 giugno 2013 in vigore nuova disciplina condominio

Dal 18 giugno 2013 è possibile chiedere, senza attendere il benestare dell’assemblea di condominio, il distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato. Restano tuttavia alcune limitazioni, che potranno ancora vietare il distacco e trasformazione in impianto autonomo. Si tratta del regolamento di condominio, del regolamento edilizio comunale e delle eventuali leggi regionali in materia.

E’ entrata in vigore il 18 giugno 2013 la Legge n° 220/2012 recante “Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici”, che fra i vari aspetti affronta anche la questione del distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato. Senza dover attendere il benestare dell’assemblea di condominio, d’ora in poi si legge:  “Il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma“.

Si vedano però – nel box a fondo pagina – le possibili limitazioni  in tema di distacco da centralizzato e trasformazione in impianto autonomo.

Va inoltre ricordato che la normativa statale vigente in tema di risparmio energetico, in particolare il D.P.R. n. 59/09, stabilisce all’art. 4, comma 9 che “in tutti gli edifici esistenti, con più di quattro unità abitative, e in ogni caso per potenze nominali del generatore di calore dell’impianto centralizzato maggiore o uguale a 100 kW (…) è preferibile il mantenimento di impianti centralizzati laddove esistenti“. E precisa a tale proposito “che le cause tecniche o di forza maggiore per ricorrere ad eventuali interventi finalizzati alla trasformazione degli impianti termici centralizzati ad impianti con generazione di calore separata per singola unità abitativa devono essere dichiarate nella relazione di cui al comma 25”  (N.d.R. La relazione tecnica è quella prevista dall’art. 28 della Legge 10/91, in base al D. Lgs. 192/2005 e D. Lgs. 311/2006)

Può essere utile consultare, in merito all’economicità di interventi di distacco, l’articolo “Autonomo o centralizzato? Vicne la termoregolazione” apaprso su “Il Sole24ORE” del 31.01.2013, cui in una tabella si mette a confronto – a titolo esemplificativo – la scelta di riqualificare l’impianto centralizzato, rispetto a quella di distaccarsi e realizzare un impianto autonomo.

Infine, si segnala che dal 19 dicembre 2012 al 31 agosto 2013 (in base alla Legge n. 221/2012) in caso di distacco della singola utenza da un impianto di riscaldamento centralizzato, di trasformazione da centralizzato ad autonomo, di ristrutturazioni della totalità degli impianti autonomi appartenenti allo stesso edificio, per le caldaie a condensazione non c’era l’obbligo di scaricare a tetto, bensì la possibilità di scaricare a parete.

Dal 1 settembre 2013, in base alla nuova Legge n. 90/2013 entrata in vigore il 4 agosto 2013, tutte le nuove installazioni di caldaie, a seguito di distacco, dovranno scaricare a tetto, salvo alcuni casi derogabili.

Fonte: Tecnocivis.it

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Documentazione

CASI PARTICOLARI: POSSIBILI ECCEZIONI ALL’APPLICAZIONE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI NORMATIVE

È opportuno precisare, tuttavia, che “il regolamento di condominio potrà continuare a negare totalmente la possibilità di distaccarsi dall’impianto centralizzato. In questa eventualità, il distacco non potrà essere consentito anche nel caso in cui il condomino riesca a dimostrare che a seguito del distacco medesimo non si originerà nessun pregiudizio per gli altri condomini e per l’impianto” (FONTE: “Cosa cambia con la riforma del condominio” Il Sole 24 ORE, Avv. Francesco Epifani).

E ancora: “Nulla cambia, ad avviso della scrivente, a seguito della riformulazione dell’art. 1118 c.c. Il regolamento contrattuale di condominio può continuare a vietare la possibilità di distaccarsi, poiché l’ultimo comma dell’art. 1118 c.c. (a differenza del 2o comma del medesimo articolo) non è espressamente richiamato dall’art. 1138 c.c. fra le norme di natura inderogabile” (FONTE: “Riforma del condominio, il distacco dall’impianto centralizzato” su Casa e Clima“, Avv. Antonella Giraudi).

C’è poi un’altra possibile limitazione: va verificato che il Comune in cui è ubicato l’immobile non abbia stabilito sul proprio regolamento edilizio il divieto di distacco da impianto centralizzato. “La tendenza di parecchi comuni d’Italia è quella di incentivare gli impianti centralizzati di riscaldamento che hanno un impatto minore in termini di inquinamento. Se il Comune ha legiferato in merito a nulla vale la legge sui condomini che decide il distacco” (FONTE: “Riforma del condominio, l’esperto risponde”, La Stampa, Dott. Stefano Lapponi).

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