Cosa prevede la riforma sul cambio di destinazione d’uso delle parti comuni del condominio?
Per modificare la destinazione d’uso delle parti comuni, l’art. 1117-ter introdotto dalla riforma del condominio del 2012, dispone che la convocazione dell’assemblea deve essere affissa per non meno di 30 giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune e deve effettuarsi mediante lettera raccomandata anche PEC, in modo da pervenire almeno 20 giorni prima della convocazione.
Essa deve indicare, a pena di nullità, quali parti comuni saranno oggetto di modifica e qual è la nuova destinazione d’uso.
L’assemblea può deliberare sul con un numero di voti che rappresenti i 4/5 dei partecipanti al condominio ed i 4/5 del valore dell’edificio.
La deliberazione deve contenere la dichiarazione espressa che sono stati effettuati gli adempimenti per la convocazione dell’assemblea.
La norma consente pertanto di deliberare le suddette modifiche delle destinazioni d’uso senza pretendere l’unanimità, peraltro, subordinandole a una doppia maggioranza. In ogni caso, restano vietate le modificazioni delle destinazioni d’uso che:
• rechino pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza dell’edificio;
• alterino il decoro architettonico dello stabile (art. 1117-ter co. 5 c.c.).
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. L’articolo 1117 del codice civile e’ sostituito dal seguente:
«Art. 1117. – (Parti comuni dell’edificio). – Sono oggetto di proprieta’ comune dei proprietari delle singole unita’ immobiliari dell’edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo: 1) tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, come il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate; 2) le aree destinate a parcheggio nonche’ i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l’alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all’uso comune; 3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all’uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell’aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprieta’ individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche».
Art. 2
1. Dopo l’articolo 1117 del codice civile sono inseriti i seguenti:
«Art. 1117-bis. – (Ambito di applicabilita’). – Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, in tutti i casi in cui piu’ unita’ immobiliari o piu’ edifici ovvero piu’ condominii di unita’ immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi dell’articolo 1117.
Art. 1117-ter. – (Modificazioni delle destinazioni d’uso). – Per soddisfare esigenze di interesse condominiale, l’assemblea, con un numero di voti che rappresenti i quattro quinti dei partecipanti al condominio e i quattro quinti del valore dell’edificio, puo’ modificare la destinazione d’uso delle parti comuni. La convocazione dell’assemblea deve essere affissa per non meno di trenta giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune o negli spazi a tal fine destinati e deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o equipollenti mezzi telematici, in modo da pervenire almeno venti giorni prima della data di convocazione. La convocazione dell’assemblea, a pena di nullita’, deve indicare le parti comuni oggetto della modificazione e la nuova destinazione d’uso. La deliberazione deve contenere la dichiarazione espressa che sono stati effettuati gli adempimenti di cui ai precedenti commi. Sono vietate le modificazioni delle destinazioni d’uso che possono recare pregiudizio alla stabilita’ o alla sicurezza del fabbricato o che ne alterano il decoro architettonico.
Art. 1117-quater. – (Tutela delle destinazioni d’uso). – In caso di attivita’ che incidono negativamente e in modo sostanziale sulle destinazioni d’uso delle parti comuni, l’amministratore o i condomini, anche singolarmente, possono diffidare l’esecutore e possono chiedere la convocazione dell’assemblea per far cessare la violazione, anche mediante azioni giudiziarie. L’assemblea delibera in merito alla cessazione di tali attivita’ con la maggioranza prevista dal secondo comma dell’articolo 1136».
Fonte: Fiscoetasse.com
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