Cosa fare al termine della locazione per riconsegnare l’immobile senza subire contestazioni?

La locazione, soprattutto per ciò che concerne le unità immobiliari destinate ad uso abitativo, resta sempre una delle materie di maggiore intervento della Corte di Cassazione.

Equo canone (si perché esistono ancora cause riguardanti l’ormai sepolto canone determinato per legge), danni, sfratti e via dicendo: la giurisprudenza non ci fa mancare aggiornamenti sulle interpretazioni delle norme riguardanti tali materie.

L’ultima in ordine di tempo, che segnaliamo in questo articolo, la n. 1887 del 28 gennaio 2013, riguarda la riconsegna dell’immobile al termine del contratto di locazione.

La materia è interessante ed ha notevoli risvolti pratici in quanto la Cassazione specifica, confermando il proprio consolidato orientamento, che cosa debba fare l’inquilino per riconsegnare effettivamente l’unità immobiliare e quindi per evitare di andare incontro al così detto danno da ritardata restituzione (art. 1590 c.c.).

Si legge nella sentenza citata che “l’obbligo di riconsegnare la cosa locata al locatore (art. 1570 c.c.) non si esaurisce in una semplice messa a disposizione delle chiavi ma richiede, per il suo esatto adempimento, una attività consistente in una incondizionata restituzione del bene e, dunque, in una effettiva immissione dell’immobile nella sfera di concreta disponibilità del locatore (Cass. 28 gennaio 2013, n. 1887).

Insomma non ha senso non basta dire: “le chiavi sono disponibili prendile quanto vuoi”.

E’ necessario consegnarle effettivamente in modo che il proprietario dell’appartamento  possa effettivamente utilizzarlo.

La Corte ci spiega anche che cosa può fare l’inquilino se il locatore è poco collaborativo.

Qualora non possa attuarsi la concreta (e comprovata) cooperazione di quest’ultimo si rende necessaria, ai fini della liberazione dagli obblighi connessi alla mancata restituzione, un’offerta fatta a norma dell’art. 1216 c.c., con onere della prova circa lo svolgimento di detta legale attività, a carico del conduttore (Cass. n. 8616/06).

Del resto, questa Corte ha in modo costante affermato che la liberazione del conduttore dall’obbligo di riconsegnare la cosa locata si attua, essendo il rapporto di locazione un rapporto obbligatorio intuitu personae, solo con la consegna del bene, anche se nella modalità della consegna delle chiavi, al locatore in persona o ad altri soggetti che lo rappresentino in virtù di espressa sua volontà (v. Cass. n. 550/12; Cass. n. 5841/04).

Ciò posto in rilievo il giudice dell’appello ha potuto accertare che non si era svolta “certamente” la attività di cui all’art. 1216 e, quindi, non si era verificata la effettiva immissione del bene locato nella sfera di disponibilità” (Cass. 28 gennaio 2013, n. 1887).

In buona sostanza: se il proprietario tarda a ritirare le chiavi e la situazione inizia ad essere strana, ossia incomprensibile nell’ambito di un normale e fisiologico ritardo nella conclusione pratica del rapporto locatizio, il conduttore, per evitare di incappare in errore, farebbe bene a mettere in mora il locatore dicendogli, più o meno, per iscritto: “io ti voglio consegnare le chiavi e ti invito a prenderle in data X alle ore X” e far notificare quest’atto tramite ufficiale giudiziario.

Fonte: Condominioweb.com

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