Condizionatori in condominio: Rumore e decoro dell’edificio

Quando un condizionatore può considerarsi lesivo del decoro architettonico dell’edificio?

L’installazione di un impianto di condizionamento, si sa, è opera diventata sempre più ricorrente nel corso dell’ultimo decennio e di pari passo sono aumentate le contestazioni in merito.

Solitamente per i normali palazzi delle nostre città, l’installazione del condizionatore non necessita di alcuna autorizzazione di carattere amministrativo (si consiglia comunque di chiedere informazioni all’ufficio tecnico comunale). Diversamente rispetto agli edifici di particolare pregio storico artistico (vedi d.lgs n. 42 del 2004) l’installazione dei condizionatori non dev’essere considerata una semplice operazione a rilevanza condominiale, ma è necessario il consenso delle amministrazione competenti (leggasi sovraintendenza).

Troppo rumore e abbruttimento dell’estetica degli edifici le principali contestazioni.

Con questa locuzione, è bene ricordarlo, si fa riferimento alle linee ed alle strutture dell’edificio che lo caratterizzano e gli imprimono una determinata, armonica fisionomia ed una specifica identità (cfr. Cass. n. 851/2007). L’estetica dell’edificio non dev’essere particolare, bastando una linea estremamente semplice per poter parlare di decoro architettonico. Il danno al decoro deve tradursi in un pregiudizio economico per le parti comuni e/o per quelle di proprietà esclusiva (cfr. Cass. n. 1286/2010).

Il concetto di estetica, si evolve con i tempo e fa si che ciò che era mal percepito jeri, non lo sia oggi. A questa conclusione, che consente di poter parlare del decoro architettonico in una prospettiva evolutiva, è giunto qualche anno fa il giudice di pace di Grosseto, il quale affermo per l’appunto che determinati impianti, quali quelli di condizionamento e satellitari, non sono più considerati lesivi dell’estetica dell’edificio, essendo percepiti comunemente quali normali elementi presenti sugli stabili (cfr. GdP Grosseto 19 agosto 2011 n. 1038).

Resta fermo, in ogni caso, il potere del regolamento condominiale di natura contrattuale di vietare qualsivoglia modificazione dell’estetica dell’edificio anche sulle parti di proprietà esclusiva, nonché la possibilità per il regolamento assembleare di disciplinare l’uso delle cose comuni per salvaguardare il decoro dello stabile: tale ultima regolamentazione non può però mai tradursi in un divieto d’uso (es. posso dirti come installare il condizionatore ma non posso vietarti di farlo).

In questo contesto di carattere generale si dovrà:

a) valutare se il regolamento condominiale vieti o disciplini (a seconda della sua natura) questo genere d’installazioni;

b) valutare obiettivamente se l’installazione è pregiudizievole dell’estetica dell’edificio ;

c) all’esito di questa valutazione in alternativa, porre in essere i rimedi necessari o lasciar blaterare il proprio vicino (sta sempre a chi si lamenta d’un fatto provarlo in giudizio) e se dovesse insistere nelle proprie lamentele diffidarlo formalmente chiedendogli di cessare ogni turbativa.

Per la la questione della rumorosità del condizionatore, La Cassazione con sentenza. n.28874 dell’8 luglio 2013  rimarca la “linea dura” nei confronti dei disturbatori delle “occupazione e del riposo delle persone”, mediante “rumori”, in questo caso prodotti da un impianto di condizionamento industriale di un centro commerciale.

Occorre richiamare brevemente la norma, al fine di definirne il più possibile l’alveo della sua applicabilità.
L’art. 659 c.p. “Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone” recita: Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 309 euro. Si applica l’ammenda da 103 euro a 516 euro a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’Autorità.

Costituisce affermazione giurisprudenziale consolidata quella per cui il bene giuridico tutelato dalla norma si identifica con il turbamento dell’ordine pubblico, sotto lo specifico profilo della tranquillità e quiete delle persone, intese sia come collettività che come singoli.

È necessario il superamento della soglia di “normale tollerabilità”.

Ai fini della realizzazione del reato, sono sufficienti emissioni sonore riferibili al comportamento di un soggetto, identificabili nei mezzi tassativamente indicati – rumori, schiamazzi, abuso di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche e strepiti di animali -, tutti però attinenti all’udito, che superino il limite della normale tollerabilità, concretamente apprezzabile in relazione all’ambiente ed all’ora e che siano percepibili da un numero indeterminato di persone.

Come dimostrare il superamento della soglia.

Il caso concreto che si propone, è fondamentale in quanto fornisce delle direttive piuttosto precise sul superamento della soglia, e soprattutto in che modo provarla in giudizio.

Testualmente: “i rumori si percepivano anche a finestre chiuse, e – circostanza particolarmente significativa – che assai elevato era il valore dei decibel registrati al quarto piano dell’edificio (misurati da un tecnico ARPA, ndr) (…), le testimonianze dei vicini non esaurivano la percepibilità dei rumori molesti, ma ne erano solo registrazione eloquente, indice apprezzabile di più elevata diffusibilità (…)”.

Con ciò la Cassazione, afferma di preferire assai di più una prova documentale basata sulla misurazione del livello di rumorosità, che la prova a mezzo di testimoni.

 

Fonte: http://www.condominioweb.com

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