Condannata l’ENI per aver inviato le bollette in ritardo

bollette-eni(Giudice di Pace di Gaeta, sentenza n. 2441 del 19 luglio 2013)

Il Giudice ha condannato la società al ripristino della fatturazione e alla rateizzazione con rate da 80 euro dei consumi relativi al periodo di sospensione.

“L’utente ha il diritto di ricevere periodicamente le bollette dei consumi di energia elettrica e, se la società fornitrice non vi adempie, può chiedere la rateizzazione degli importi dovuti per l’intero periodo di mancato recapito delle fatture. Non ha diritto, invece, al risarcimento automatico dei danni essendo necessario fornire la prova dei i pregiudizi, patrimoniali e non patrimoniali, effettivamente subiti a causa della mancata fatturazione periodica dei consumi”. È quanto ha stabilito il Giudice di Pace di Gaeta con la sentenza in rassegna che, a fronte dell’omesso invio delle bollette della luce, ha condannato la società fornitrice all’immediato ripristino della fatturazione e alla rateizzazione dei consumi di energia elettrica, rigettando, invece, la richiesta risarcitoria avanzata dal consumatore per assenza della prova dei danni lamentati.

Sono sempre più frequenti i casi di omessa fatturazione delle utenze di energia elettrica e gas. Un disservizio che persiste anche per anni e che comporta pesanti conseguenze per gli utenti, a cui viene negata la possibilità di verificare periodicamente i propri consumi (e valutare eventuali offerte più convenienti), salvo poi ritrovarsi a dover pagare, in un colpo solo, l’intero periodo di mancato recapito delle bollette.

Il caso considerato dalla sentenza in rassegna è emblematico. Dopo la sottoscrizione del contratto per la somministrazione di energia elettrica, la società fornitrice non provvede alla fatturazione periodica dei consumi e all’invio delle relative bollette. L’utente agisce in giudizio per il riconoscimento del proprio diritto alla fatturazione dei consumi con cadenza bimestrale, oltre alla condanna della società alla rateizzazione degli importi dovuti e al risarcimento dei danni subiti.

La società si oppone imputando la mancata fatturazione a generiche anomalie tecniche ed evidenziando come, in ogni caso, l’omesso invio delle bollette non giustifica le richieste risarcitorie del consumatore.

Il Giudice di Pace ha accertato il comportamento inadempiente della società fornitrice di energia elettrica in relazione alla clausola delle condizioni generali di contratto, che prevede l’obbligo del somministrante di provvedere alla fatturazione bimestrale dei consumi. Per l’effetto, ha riconosciuto il diritto dell’attore ad ottenere la fatturazione dei consumi con cadenza bimestrale, condannando la società alla emissione delle fatture non recapitate, nonché alla rateizzazione con rate mensili degli arretrati dovuti, secondo le modalità indicate dal consumatore.

Niente risarcimento se non c’è la prova del danno. Il Giudice ha invece rigettato la domanda di risarcimento danni, non essendo stato provato che, a causa della mancata fatturazione, l’attore abbia subito danni patrimoniali e non patrimoniali. Il mero inadempimento contrattuale, seppur grave, non attribuisce ex se il diritto al risarcimento, essendo sempre necessario allegare la prova del danno lamentato.

Il Giudice argomenta il diniego del risarcimento richiamando la giurisprudenza della cassazione che, già in un caso di interruzione della somministrazione di energia elettrica, aveva escluso la risarcibilità dei danni per assenza di prove del danno effettivamente patito a causa di detta interruzione (Cass. civ., 07/01/2011).

Nel caso di specie il consumatore non ha fornito alcuna prova in merito alla presunta decurtazione del proprio patrimonio a causa della mancata fatturazione bimestrale della fornitura di energia elettrica, anche considerato che, comunque, l’utente ha continuato ad usufruire della luce elettrica senza interruzioni o sospensioni. Né appare pertinente il richiamo alla buona fede e correttezza contrattuale, atteso che la società convenuta, avendo continuato ad erogare l’energia elettrica – pur senza ricevere (per sua colpa) il pagamento della fornitura – non ha certamente posto in essere attività contrastanti con gli interessi patrimoniali del consumatore.

Neppure può essere riconosciuto il danno non patrimoniale ai sensi dell’art. 2059 c.c., in quanto, oltre alla mancanza di prova, la mancata fatturazione bimestrale non costituisce reato, né lede diritti costituzionalmente protetti. Secondo gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite n. 26972/2008), infatti, la tutela risarcitoria può essere riconosciuta solo se si configura la lesione di un interesse giuridicamente protetto a livello costituzionale, con la conseguenza che devono ritenersi non meritevoli di tutela tutti quei pregiudizi consistenti in meri disagi, fastidi, disappunti, ansie ed ogni altro tipo di insoddisfazione concernenti gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale.

Fonte: Condominioweb.com

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