Canone di locazione, non è mai consentito al conduttore autoridursi il canone

Non è mai consentito al conduttore autoridursi il canone per pretesi controcrediti verso il locatore, come da giurisprudenza consolidata di questo Supremo Collegio, costituendo tale sua condotta un’alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti. Con riferimento alla mora – si legge nella sentenza – per il pagamento dei canoni relativi ai primi tre mesi del 2006, ha escluso la fondatezza delle tesi difensive circa la necessità di urgenti lavori di manutenzione straordinaria quali giustificazione del mancato pagamento del canone, nonché circa la sussistenza di un accordo verbale al riguardo: ritenendo inidoneo a suffragare quest’ultimo le deposizioni testimoniali; rilevando l’anteriorità della fattura dei lavori rispetto alla data dell’inizio del rapporto tra la R. ed il S. ; escludendo esservi prova sull’urgenza dei lavori; negando il diritto della conduttrice di trattenere da sé sola le somme eventualmente sborsate ai sensi dell’art. 1577 cod. civ., viepiù per gli esborsi futuri a farsi.

Fonte: Condominioweb.com

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