Caldaie individuali in condominio: con o senza scarico sul tetto?

Sull’obbligo di canna fumaria esterna per le caldaie individuali e centralizzate in condominio il Dl 63/2013, recentemente convertito nella legge 90/2013, ha chiuso un complicato cerchio normativo, intervenendo sulla questione del “distacco”. Ma bisogna partire dall’anno scorso per ricostruire il sistema normativo.

La riforma del condominio (legge 220/2012) ha così modificato l’articolo 1118, comma 4 del Codice civile: «Il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma». Il legislatore ha reso di fatto possibile il distacco dall’impianto di riscaldamento centrale, recependo le indicazioni della Cassazione.

Ma esisteva ancora un ostacolo al distacco, costituito dall’articolo 5, comma 9, del Dpr 412/93, come modificato dal Dpr 551/99: la norma prescriveva in ogni caso lo scarico dei prodotti della combustione sopra il tetto dell’edificio, obbligo concretamente possibile da rispettare soltanto per gli utenti dell’ultimo piano. Questo ostacolo è stato rimosso con il Dl 179/2012, coordinato con la legge di conversione 221/2012, che ha infatti sostituito quell’articolo del Dpr 412/93 con una norma più permissiva che consentiva lo scarico a parete a condizione di installare caldaie a condensazione della classe più efficiente e meno inquinante.

Queste disposizioni e la possibilità di scaricare a parete i prodotti della combustione hanno generato lo sconcerto di molti operatori. In particolare gli amministratori di stabili sono sommersi da richieste di distacco che non sanno come contrastare, in considerazione del fatto che la legge non richiede il loro consenso, né il consenso dell’assemblea del condominio. D’altra parte sono molti i tecnici che sostengono che, se è incerto dimostrare i “gravi squilibri” (quando sono lievi, medi, o gravi?), è invece certo che vi è sempre un aggravio di spesa per gli altri condomini, se non altro perché è uno in meno a pagare le spese fisse, quali conduzione, manutenzione e dispersioni delle parti comuni. Erano intense anche le proteste dei condomini sovrastanti, sinora costretti a respirare i fumi di quelli sottostanti.

La protesta di condomini e aziende portatrici di interesse è stata raccolta dal legislatore che, con la legge 90/2013 di conversione del Dl 63/2013, ha introdotto l’articolo 17 bis, che ha di nuovo sostituito l’articolo 5 comma 9 del Dpr 412/93 con un nuovo testo: ora è sempre consentito lo scarico a parete ma solo per gli impianti termici esistenti prima del 31 agosto 2013 e a condizione che si tratti di generatori a condensazione della classe più efficiente e meno inquinante.

Per tutti gli altri diventa obbligatorio «lo sbocco sopra il tetto», tranne, appunto, che si tratti di sostituzione di impianti individuali già esistenti in «stabili plurifamiliari» (qualora non esistano già canne fumarie individuali idonee da sfruttare), oppure quando si tratti di stabili soggetti a interventi solo «conservativi» (case storiche o con vincoli di vario genere), sempre che non abbiano già canne fumarie idonee. Gli scaldacqua unifamiliari non sono considerati «impianti termici».

Dal 1° settembre 2013 il “distacco”, anche con generatori “verdi”, è diventeto di fatto impossibile, dato che installare la propria canna fumaria sino al tetto comporta problemi davvero enormi nella maggior parte dei casi. Solo in caso di «impossibilità tecnica» la relazione asseverata di un tecnico consente comunque di evitare la canna fumaria sino al tetto.

Fonte: Saverio Fossati e Franco Soma – Il Sole 24 Ore

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