Bonifici per ristrutturazioni: come funziona la “tracciabilità” delle spese

Per fruire delle detrazioni del 50% o del 55% delle spese per il recupero del patrimonio edilizio e per  l’efficienza energetica, è richiesta la tracciabilità dei pagamenti, mediante particolari bonifici bancari. In particolare, l’articolo 1, comma 2, del decreto 18 febbraio 1998, n. 41, prevede come il pagamento delle spese detraibili sia disposto mediante bonifico bancario, dal quale risulti, in maniera chiara e univoca, la causale del versamento  (che dovrà riportare gli estremi della norma), il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita IVA, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è stato effettuato.

Si noti altre come le possibilità di effettuazione di tale bonifico per ristrutturazione o lavori di efficienza energetica siano piuttosto ampie: la stessa circolare n. 24/2004 ha infatti consentito la possibilità di pagare le spese attraverso un bonifico postale, mentre la più recente risoluzione n. 353/2008 ha invece riconosciuto valido il bonifico online, sebbene alcuni istituti di credito non abbiano prontamente risposto a tale facoltà, permettendo l’effettuazione di tali bonifici solo presso gli sportelli delle filiali.

Sottolineiamo altresì che, al fine di rafforzare la tracciabilità dei pagamenti, il successivo art. 25 del Dl 78/2010 abbia previsto una ritenuta a titolo d’acconto pari al 4%, che le banche e le poste eseguono su ogni bonifico effettuato dal contribuente in relazione alle spese detraibili. In merito, ricordiamo ancora come la base di calcolo della ritenuta sia pari all’importo della fattura senza imposta sul valore aggiunto, che invece viene addebitata in via di rivalsa. L’importo – in sede di trattenuta – viene così forfettariamente scorporato.

Per quanto riguarda infine l’esecuzione materiale del bonifico, sia che venga effettuato presso le filiali bancarie, sia che venga effettuato online, è importante indicare con precisione la causale “risparmio energetico” o “ristrutturazione edilizia”. Per quanto concerne le ulteriori indicazioni specifiche, è indispensabile compilare con estrema attenzione i dati dell’ordinante, con annotazione del codice fiscale o partita IVA del beneficiario della detrazione fiscale. La parte rimanente dei dati verrà invece indicata come se si trattasse di un bonifico ordinario (pertanto, codice IBAN del destinatario e generalità dello stesso).

Fonte: Condominioweb.com

Contattateci per maggiori informazioni al n. 06/78394982

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