Appalti e responsabilità solidale: il condominio rimane fuori

Con una recente circolare l’Agenzia delle Entrare interviene nuovamente sulla problematica relativa alle disposizioni in materia di responsabilità solidale dell’appaltatore.

La nuova circolare rappresenta una integrazione di chiarimenti forniti alla precedente circolare n. 40/2012. Torna, infatti, ad occuparsi dell’esatta interpretazione delle disposizioni contenute nell’articolo 13-ter del Decreto-legge n. 83/2012 (c.d. “decreto crescita” conv. dalla legge n. 134/2012), che hanno modificato, a decorrere dal 12 agosto 2012, la disciplina in materia di responsabilità fiscale nell’ambito dei contratti d’appalto e subappalto di opere e servizi.

Gli amministratori sul piede di guerra

Ogni giorno centinai di condominii stipulano contratti d’appalto, e per tali motivi, a rigor di logica, dovrebbero trovarsi assoggetti all’articolo 13 ter del Dl 83/2012, che fissa la responsabilità solidale dell’appaltatore e del committente per il versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’Iva dovuta da subappaltatore e appaltatore. Quindi seguendo una interpretazione letterale della norma sembrerebbe che tale obbligo dovrebbe essere anche applicato in ambito condominiale con un notevole aggravio di responsabilità nei confronti degli amministratori. Quest’ultimi, invece hanno presentato un interpello alla direzione regionale delle Entrate dell’Emilia-Romagna sostenendo che, non essendo il condominio un soggetto dotato di personalità giuridica ma un ente di gestione, e non essendo dotato neppure di soggettività tributaria, non rientra tra i soggetti obbligati agli adempimenti dell’articolo 13 ter del Dl 83/2012.

La Dre Emilia-Romagna, nella sua risposta ha ricordato che la norma prevede effettivamente la responsabilità solidale, a meno che l’appaltatore/committente non acquisisca la documentazione del regolare adempimento degli obblighi fiscali, anche sotto forma di attestazione del Caf o di professionista abilitato. Nell’obbligo, però, spiega la Dre Emilia-Romagna, sono coinvolti solo «i contratti d’appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell’ambito di attività rilevanti ai fini dell’Iva e, in ogni caso, dai soggetti Ires, dallo Stato e dagli enti pubblici, mentre sono escluse le stazioni appaltanti». Pertanto, conclude la risposta, «il condominio, non rientrando in alcuno dei soggetti sopra indicati, non è, a parere di questa Direzione, destinatario della norma in commento».

Un punto a favore degli amministratori quindi, ma trattandosi di un orientamento di una direzione regionale, bisognava attendere una risposta definitiva dalla direzione centrale.

La precisazione della Agenzia delle Entrate

Nella tanto attesa circolare l’Agenzia precisa che:

    • che la norma non trova applicazione per le tipologie contrattuali diverse dal contratto d’appalto di opere e servizi (art.1655 del Codice Civile), quali, tra l’altro, il contratto d’opera e le forniture di beni;
    • si applica in relazione ai contratti d’appalto e subappalto, a prescindere dal settore economico in cui operano le parti contraenti, e non solo per il settore edile.
      Per tali motivi

restano esclusi, per espressa previsione normativa:

      • le persone fisiche non soggetti Iva, ai sensi degli articoli 4 e 5 del Dpr 633/1972;
      • le stazioni appaltanti di cui all’articolo 3, comma 33, del Dlgs 163/2006;
      • il “condominio”, in quanto tale figura non è compresa fra i soggetti individuati agli articoli 73 e 74 del Tuir.

I dubbi irrisolti

      Se da un lato con questa interpretazione si sono risolti i principali dubbi interpretativi permangono alcune difficoltà operative.
  • aspetto temporale: un contratto di appalto anteriore al 12 agosto 2012, a cui segue la stipula di un eventuale contratto di subappalto successivamente al 12 agosto 2012, è soggetto o meno alle nuove norme?
  • “zona grigia”: nel definire l’ambito soggettivo, l’Amministrazione Finanziaria, nella sua circolare non chiarisce espressamente i motivi di esclusione di determinati soggetti, in quanto non viene definito il comportamento da adottare per il subappaltatore/appaltatore nel caso in cui il primo soggetto sia escluso, perché privato, condominio o stazione appaltante, limitandosi a ricordare che il condominio, non è compresa fra i soggetti individuati agli articoli 73 e 74 del Tuir.

Fonte: Condominioweb.com
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