APE (Attestato di Prestazione Energetica) in continua evoluzione

APEDove eravamo rimasti. L’ultimo Consiglio dei Ministri ha apportato variazioni alla Legge di Stabilità approvata il 23 dicembre u.s. e al D.L. Destinazione Italia già pubblicato in Gazzetta, in tema di Attestato di Prestazione Energetica (APE) da allegare agli atti i compravendita degli immobili.

In base a quanto stabilito in precedenza, la mancanza dell’APE doveva essere sanzionata amministrativamente: all’atto di acquisto o affitto di un immobile, il soggetto interessato doveva dichiarare di aver ricevuto informazioni e documentazione circa l’Attestato di Prestazione Energetica con un’apposita clausola ad hoc inserita nei contratti di compravendita o di locazione; lo stesso APE andava allegato al rogito e a qualsiasi atto di trasferimento a titolo oneroso dell’immobile, così come ai contratti di affitto (escluse le locazioni di singole unità immobiliari).

Le parti coinvolte, acquirente e venditore, o, in caso di affitto, locatore e conduttore, avrebbero dovuto pagare in solido e in parti uguali una sanzione compresa tra 3000 e 18 mila euro, ridotta in un range compreso tra 1000 e 4000 euro per i casi di mancata dichiarazione relativi ai contratti di locazione di singole unità immobiliari (se la durata della locazione non superava i tre anni la sanzione viene dimezzata).

Anche il proprietario dell’immobile o il costruttore che non avessero fornito l’APE, sarebbero stati sanzionati; rispettivamente, gli interventi di grossa ristrutturazione (che interessano oltre il 25% della superficie dell’involucro edilizio, pareti e tetto) e la realizzazione di una nuova costruzione: la sanzione va dai 3000 ai 18000 euro.

Onde evitare una nuova contrazione dei mercati dovuta appunto a queste restrizioni e conseguenti sanzioni, il Governo ha pensato bene di rivedere tutta la procedura, a pochi giorni di distanza dalla pubblicazione ufficiale in Gazzetta. In base alla Legge di Stabilità per il 2014, secondo l’art. 1, co. 139, si dispone che dal 1° gennaio 2014, la vigenza dell’art. 6, co. 3-bis, D.Lgs. 192/2005 (nel frattempo dal D.L. 145/2013 che sanciva la nullità per mancata allegazione dell’APE) sarebbe stata rimandata al momento in cui entrerà in vigore la normativa regolamentare attuativa dell’APE, prevista dall’art. 6, co. 12, D.Lgs. 192/2005.

Il decreto Destinazione Italia. Il problema è che se si analizza il decreto Destinazione Italia, si percepisce che la sanzione di nullità per la mancata allegazione dell’APE viene cancellata, ma se si approfondisce la Legge di Stabilità, la nullità risulterebbe solo posta in stand-by in attesa di revisione con l’entrata in vigore del decreto ministeriale attuativo dell’APE.

Insomma, le dichiarazioni di conformità catastali e l’Attestato di Prestazione Energetica non saranno più richieste al momento della cessione dell’immobile, ma potranno essere prodotte anche successivamente. Questa modifica, tuttavia, potrebbe essere oggetto di ulteriori chiarimenti durante la conversione del decreto.

Il Consiglio dei Ministri. Insieme a questa variazione, il Consiglio dei Ministri ha rivisto anche la procedura relativa ai bonus fiscali per gli arredi in caso di ristrutturazione dell’immobile: la detrazione prevista del 50% per l’acquisto dei mobili ed elettrodomestici, è concessa anche se l’importo complessivo supera il valore della ristrutturazione (in precedenza veniva concesso per un valore di acquisto inferiore a quello complessivo della ristrutturazione).

Le modifiche apportate in Consiglio hanno inoltre previsto uno stanziamento di 3 miliardi di euro che andranno a finanziare una serie di iniziative, come gli interventi cantierabili e realizzabili in tempi brevi nei Comuni sotto i 5mila abitanti (Programma “6.000 Campanili”), interventi di riqualificazione urbana (Piano nazionale per le Città), interventi per la valorizzazione di beni storici, culturali e ambientali al fine di promuovere l’attrattività turistica, anche in vista dell’Expo 2015, interventi per la riqualificazione, la messa in sicurezza e l’efficientamento energetico degli edifici scolastici.

In sintesi:

l’obbligo di allegazione dell’attestato di prestazione energetica è vigente, tranne che per le locazioni di singole unità immobiliari;
sulla base del D.L. 145/2013, in caso di mancata allegazione dell’APE sono previste sanzioni pecuniarie per gli atti ed i contratti stipulati a partire dal 24 dicembre 2013 compreso, per quelli stipulati nel periodo precedente è prevista la nullità contrattuale;
l’obbligo di allegazione non si applica per le compravendite immobiliari disciplinate dall’art. 3 del D.L. 351/2001, relativamente agli atti stipulati dal 31/12/2013.

Fonte: Condominioweb.com

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