Anche il condomino del primo piano paga l’ascensore

ascensore.Il fatto. L’inquilino di un edificio impugna una delibera assembleare deducendo che, contrariamente a quanto stabilito in una precedente delibera assembleare che aveva concesso ad alcuni condomini residenti al primo piano ed all’attore l’uso dell’ascensore, con la delibera impugnata l’assemblea aveva concesso ad un altro condomino residente al primo piano la possibilità di utilizzare l’ascensore. Nell’impugnazione della delibera l’attore sosteneva che il condominio, negandogli il diritto di utilizzare l’ascensore, violava un accordo transattivo risalente a svariati anni prima (1983) secondo il quale l’attore avrebbe potuto utilizzare l’ascensore con esonero dalle spese di manutenzione ordinarie e straordinarie e dalle spese di esercizio dello stesso.

In base a tale accordo transattivo l’attore contestava, inoltre, il bilancio consuntivo e di previsione rispettivamente dell’anno in corso e di quello successivo che ponevano a suo carico, pro-quota, le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’ascensore.

Il condominio, tramite il suo amministratore, si costituiva in giudizio precisando che l’attore era obbligato quantomeno al pagamento delle spese di esercizio dato che la precedente delibera assembleare, che poneva a carico dei condomini le spese per la manutenzione dell’ascensore, non era stata impugnata.

I motivi della decisione. In primo luogo il condominio, in corso di causa ha revocato le delibere che impedivano all’attore l’uso dell’ascensore adeguandosi, in tal modo, all’accordo transattivo menzionato dall’attore che lo autorizzava ad utilizzare l’ascensore. Dunque dall’adeguamento del Condominio all’accordo transattivo menzionato dall’attore discendono, a parere del Giudice onorario del Tribunale di Perugia, una serie di effetti primo fra tutti, l’obbligo dell’attore di contribuire alle spese vive per garantire il funzionamento dell’ascensore.

A questa conclusione il Giudice giunge anche analizzando il contenuto dell’accordo transattivo, che secondo l’attore avrebbe dovuto garantirgli l’esonero dalle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria per la gestione dell’ascensore e dopo la sua morte tale diritto doveva essere assicurato anche al coniuge ed ai suoi discendenti diretti

Il Giudice, invece, ha rilevato che l’accordo fa riferimento solo alle spese di manutenzione dell’ascensore esonerando dalle stesse l’attore, ma nulla dispone in merito alle spese relative al funzionamento dell’impianto. Il silenzio dell’accordo in merito a quest’ultimo aspetto genera solo una conclusione e cioè che l’attore non possa considerarsi esonerati dalla partecipazione, pro-quota, alle spese necessarie al funzionamento dell’impianto.

Facendo leva su questa semplice constatazione il Tribunale di Perugia, con sentenza del 28 febbraio 2014, conclude con la condanna dell’attore al pagamento, pro-quota, delle spese di funzionamento dell’ascensore anche perché la delibera che ha disposto anche suo carico il pagamento di tali spese, malgrado adottata ad un’assemblea alla quale egli era presente, non è stata impugnata e tale circostanza gli ha impedito di fare ricorso a quanto sancito, all’epoca dei fatti, dal secondo comma dell’art.1137 del codice civile.

Non impugnata. La mancata impugnazione della delibera assembleare. che disponeva la ripartizione fra i condomini delle spese di funzionamento dell’ascensore, impone quindi anche all’attore di partecipare al pagamento di tali spese.

Per quanto riguarda, infine, l’esatta classificazione delle spese in questione, il Giudice nella sentenza in commento ha fatto riferimento al principio stabilito dall’art. 1576 del codice civile che, anche se in materia di locazioni, sancisce a tal riguardo un principio generale in base al quale “le piccole spese di manutenzione sono a carico del conduttore”.

Muovendo da tale considerazione una volta accertato il diritto dell’attore di usare l’ascensore, in conformità agli accordi transattivi prima menzionati, il Giudice nella sentenza in commento ha respinto la richiesta dell’attore di essere esonerato dalla spese di funzionamento dell’ascensore.

Conclusione. Se si decide di non impugnare la delibera, che dispone la ripartizione delle spese di funzionamento dell’ascensore, si è obbligati a pagare le relative spese.

Fonte: www.condominioweb.com

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