Amministratori di condominio e le zanzare tigre. La Giunta Alemanno ha dichiarato guerra alle zanzare ma a spese dei condomini

zanzare-tigreUna ordinanza discutibile.

Anche quest’anno, i cittadini romani dovranno fare i conti con fastidiosa zanzara tigre (aedes albopictus). Saranno condomini e cittadini a collaborare per la disinfestazioni, pena multe salate tra i 50,00 ed i 500,00 euro in caso di omissione. Questa è, in estrema sintesi, quanto disposto dall’ordinanza.

Ma non sono mancate le critiche. Infatti, alcune associazioni che rappresentano la categoria degli amministratori di condominio, hanno fatto notare come nell’ordinanza non vie è alcun pian omogeneo di attuazione in merito alle modalità d’intervento, per cui in tutto il territorio romano gli interventi le disinfestazioni sono affidati al caso e alla buona volontà dei singoli. Questo significherebbe che un palazzo fa il trattamento antizanzara un giorno ed un altro palazzo adiacente può effettuarlo una settimana dopo.

Rimangono poi “scoperte” le aree pubbliche. L’auspicio di alcune forze politiche, è che l’ordinanza venga ritirata o almeno venga ritirata la delega in capo agli amministratori di condominio.Cosa devono fare gli amministratori di condominio. Se non verrà modificata l’ordinanza agli amministratori di condominio non resterà altro che comunicare, entro il 15 luglio 2013, al servizio “controllo specie infestanti e programmazione interventi” del Dipartimento Tutela ambientale e del verde – Protezione civile” l’elenco dei condomini da loro amministrati per i quali sia stato attivato un programma di disinfestazione per il controllo della diffusione della zanzara tigre.In particolare dovranno essere indicati:

tipologia di trattamenti;
loro scadenza;
il nominativo dei prodotti impiegati;
nome della ditta che ha eseguito l’attività (iscritta alla Camera di Commercio).

I principali provvedimenti obbligatori. Tra i principali provvedimenti obbligatori per tutti i cittadini e per tutti i soggetti pubblici e privati, in vigore nel periodo compreso dal 2 aprile al 15 novembre 2013, finalizzati ad impedire la proliferazione del fenomeno ricordiamo di:

non abbandonare oggetti e contenitori, in spazi aperti pubblici e privati, atti a favorire la raccolta di acqua;
procedere al controllo, alla pulizia ed alla chiusura ermetica di tutti i contenitori lasciati all’aperto, in modo da favorire la raccolta di acqua piovana, così da evitare il formarsi di focolai di infestazione;
svuotare, lavare e/o capovolgere (se non utilizzati) contenitori di uso comune, quali sottovasi, piccoli abbeveratoi per animali domestici, innaffiatoi e simili, evitando di immettere queste acque nei tombini;
provvedere nel caso di fontane ornamentale, laghetti artificiali e simili, all’eventuale introduzione nelle stesse, di pesci larvivori;
evitare ristagni d’acqua nei campi incolti e nei giardini e di provvedere a mantenere bassa l’erba e ad eliminare le sterpaglie;
mantenere in perfetta efficienza le grondaie per evitare eventuali ristagni d’acqua;
pulire bene i vasi prima di portarli all’interno per i periodi freddi o prima di esporli all’esterno;
mantenere in perfetta efficienza i tombini presenti nei giardini, nei cortili e negli spazi condominiali;

A pagare sono sempre i soliti. Oltre agli aspetti burocratici ed organizzativi, questa ordinanza avrà sicuramente un impatto sulle tasche dei condomini residenti nella Capitale.

L’amministratore per poter predisporre questo intervento dovrà comunque convocare l’assemblea per farsi autorizzare la spesa da sostenere, pena una nuova responsabilità in capo ad amministratori che non ha dato esecuzione all’ordinanza.

Fonte: Condominioweb.com

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