Addobbi natalizi sui balconi condominiali, è possibile vietarli oppure bisogna sempre tollerarli?

addobbi-nataliziIl Natale quando arriva arriva! Dice un noto spot pubblicitario.

E con l’arrivo del Natale spuntano i classici decori e gli addobbi d’ogni genere sui balconi ed in generale sulle facciate degli edifici; negli ultimi anni è in voga Babbo Natale che si arrampica su per le inferriate dei poggioli.

Per anni, ma non è che oggi siano sparite, abbiamo visto serie di luci di ogni genere appese sui parapetti dei balconi a mo di coccarda, o di vera e propria ragnatela.

Le decorazioni, un po’ come tutte le cose che hanno a vedere con il senso estetico, alle volte appaiono notevolmente gradevoli, altre volte…beh diciamo quanto meno un po’ discutibili se non proprio di cattivo gusto, kitsch, come si suole dire.

Qualcuno potrebbe dire: “ok per un mese o giù dì, si possono tollerare, e poi, suvvia, a Natale non siamo tutti più buoni?”

Vero, ma è altrettanto vero che, per i più svariati motivi, non tutte le persone sono inclini a tollerare le decorazioni natalizie, per così dire, sopra le righe.

Un signore ci ha scritto: “ Il mio vicino di casa ogni anno, installa sul suo balcone all’ultimo piano del palazzo una serie luminosa di lampadine, che crea un effetto simile ad una tenda.
In pratica questo signore le fissa ad un chiodo che ha provveduto ad ancorare sulla parte interna del parapetto del terrazzo e le fa scendere fissandone una parte sul lato destro e l’altra sul lato sinistro del balcone.
Io e i miei vicini siamo esasperati. Il nostro è un normalissimo palazzo nella prima periferia di una città ma quell’addobbo è davvero inguardabile!
Che cosa possiamo fare?”

La risposta dettata dal buon senso l’abbiamo scritta prima: se questa non basta, tuttavia, guardiamo cosa dicono le norme.

Si può parlare di violazione del decoro architettonico?

Per rispondere è bene ricordare che con questa locuzione “deve intendersi l’estetica del fabbricato data dall’insieme delle linee e delle strutture che connotano lo stabile stesso e gli imprimono una determinata, armonica fisionomia ed una specifica identità” (Cass. n. 851 del 2007).

Per sua natura l’alterazione del decoro ha carattere permanente. Insomma l’installazione di luci ed addobbi in genere non può essere considerata alterativa dell’estetica dell’edificio.

Diverso il caso in cui v’è un regolamento condominiale di natura contrattuale. In un’ipotesi del genere, come ricorda la Cassazione è “del tutto legittimo che le norme del regolamento di condominio – ove di natura contrattuale, id est predisposte dall’unico originario proprietario dell’edificio ed accettate con i singoli atti d’acquisto dai subentrati condomini ovvero adottate con il consenso unanime di questi ultimi in sede assembleare, questione, comunque, non sollevata in questa sede – possano derogare od integrare la disciplina legale ed, in particolare, possano dare del concetto di decoro architettonico una definizione più rigorosa di quella accolta dall’art. 1120 CC, estendendo il divieto d’immutazione sino alla conservazione degli elementi attinenti alla simmetria, all’estetica, all’aspetto generale dell’edificio quali risultanti nel momento della sua costruzione od esistenti in quello della manifestazione della volontà negoziale” (Cass. 6 ottobre 2009 n. 11121).

In tal caso le norme del regolamento possono vietare ogni modificazione, anche solamente temporanea, dell’aspetto dell’edificio.

Insomma, per dirla con una battuta: la legge fa si che sia difficile rovinare lo spirito natalizio anche a chi non è dotato di buon gusto.

Resta salvo il caso di installazioni che possano pregiudicare la sicurezza dell’edificio: in tal caso ne è sempre vietata l’installazione.

Giustamente ci si potrebbe domandare: che cosa fare se nonostante ciò uno dei condomini installa luci o altri addobbi. In queste fattispecie si deve cercare di dissuaderlo ed in caso di esito negativo, segnalare il fatto alla pubblica Autorità (i proprietari degli immobili devono sempre tenerli in modo tale che non possano recare danno o pericolo) può rappresentare la scelta più rapida ed efficace.

Fonte: Condominioweb.com

Contattateci per maggiori informazioni al n. 06/45473618

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